Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 15.9.2010, n. 6880
Il potere regolamentare comunale, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 36 del 2001, non può spingersi fino al punto di ritenere che al Comune sia consentito di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l’individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (Cons. St., VI, 16 dicembre 2009, n. 8103).
Inoltre, tale potestà deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico (in relazione, ad esempio, al particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d'uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), ma non può introdurre, come avvenuto nel caso di specie, un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate, peraltro in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia del luogo in cui già insiste l’impianto (Cons. St., VI, 8 settembre 2009, n. 5258).
Si ricorda che la l. 36/2001 ha individuato più livelli territoriali di competenza normativa. In particolare attribuisce:
• allo Stato, fra le altre, le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità; la promozione dell’attività di ricerca e sperimentazione tecnico‐scientifica; l’individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico; la realizzazione di accordi di programma con i gestori degli impianti (art. 4 della legge);
• alle Regioni, fra le altre, le funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti; all’individuazione degli strumenti e delle azioni utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all’art. 3 della L. n. 36/2001; nonché la cooperazione con lo Stato per l’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute derivanti dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (art. 8, commi 1‐5, della legge ‐ tali poteri devono però essere esercitati nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato);
• ai Comuni, infine, il potere di dotarsi di regolamenti finalizzati ad “…assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici…” (art. 8, comma 6).