Sent. TAR SICILIA, sez. Catania, 9.7.2010, n. 2954
Il Tar Sicilia condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, pur non essendo dubitabile che l'emanazione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lg. 2000 n. 267 presupponga l'esistenza di una situazione eccezionale e imprevedibile, tale presupposto va interpretato nel senso che "ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato a una situazione preesistente ovvero a un evento nuovo e imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e della urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all'amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere". In definitiva, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 2 luglio 2008, n. 1441).
Il Collegio riafferma, inoltre, il principio giurisprudenziale secondo il quale, pur non essendo dubitabile che le ordinanze d'urgenza siano necessariamente provvisorie, non essendo idonee, per il loro carattere "extra ordinem", a disciplinare in modo stabile la situazione concreta sulla quale incidono, la necessaria previsione di un termine di efficacia può essere realizzata non solo mediante l'indicazione di una data fissa, ma anche in correlazione con la durata dell'urgenza (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 2 luglio 2008, n. 1441).
Sent. TAR TOSCANA, sez. II, 24.8.2010, n. 4876
Presupposto necessario per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco ex art. 54, terzo comma d.lg. n. 267/2000 (ora comma sesto a seguito l. 24 luglio 2008, n. 125) è, oltre che nell’esistenza di una situazione di emergenza, che tale situazione sia determinata dal traffico ovvero da fenomeni di inquinamento atmosferico o acustico. Pertanto le limitazioni di orario dei pubblici esercizi possono essere adottate solo in quanto emergano o si aggravino -improvvisamente - situazioni di rilevante disagio dei residenti per fronteggiare le quali il comune non dispone - nell'immediato - di altri strumenti, diversi dalla riduzione dell'orario di apertura e chiusura dei medesimi.
Anche dopo la modifica dell’art. 54 d.lg. n. 267 -a seguito della l. 24 luglio 2008, n. 125- il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti conserva la sua connotazione atipica e residuale e, cioè, esercitabile, sussistendone i presupposti, tutte le volte in cui non sia conferito dalla legge il potere di emanare atti tipici, in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore. Inoltre il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente non può assumere, in relazione al suo scopo, carattere di continuità e stabilità di effetti con riveniente suscettibilità di stabile regolazione di situazioni e/o assetti di interessi.