Dopo la legge sulla normazione della Regione Toscana, un’altra Regione, l’Abruzzo, ha approvato una Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione (L.R. 14 luglio 2010, n. 26), con disposizioni che affrontano, in maniera persuasiva, tutti i temi fino ad oggi evidenziati. Ma l’attuazione di questa legge è tutta da verificare.
Si prevede due volte (art. 1, quarto comma e art. 11, comma secondo) l’obbligo di abrogazione espressa, con riferimento, prima, alle disposizioni della legge in esame, e poi ai testi unici ma, come è noto, la vincolatività di tale obbligo per il legislatore regionale successivo è negata dalla prevalente dottrina e dalla Corte costituzionale: cosicché tali disposizioni creano aspettative, nei destinatari delle norme, che non sono in grado di soddisfare.
Opportunamente, invece, la legge in esame presidia gli obblighi previsti a carico dei titolari dei poteri di iniziativa con la sanzione della irricevibilità o inammissibilità del disegno di legge, anche se previsioni simili inToscana non hanno ancora avuto applicazione.
Infine la legge si fa carico della necessità di assicurare l’elevata qualificazione e la formazione permanente specialistica del personale regionale, ma la disposizione finanziaria finale assicura l’invarianza della spesa.