Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. I, 8.11.2010, n. 22678
Ai sensi dell’art. 108 del t.u.e.l. nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. Quando non risultino stipulate dette convenzioni e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario.
Nel caso di specie il sindaco del comune di Spinazzola aveva conferito al segretario, peraltro in conformità alla previsione dell'art. 64 dello statuto, le funzioni suddette ed in particolare quella di rappresentarlo in giudizio; per cui, pur continuando la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza dell'ente comune a competere in via primaria al sindaco, la stessa è stata correttamente esercitata dal segretario generale nella sua qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale, sia perché la relativa potestà gli è stata attribuita dal sindaco in ottemperanza alla menzionata disposizione dell'art. 108, u.c. del T.U., sia perché la norma regolamentare (leggasi statutaria n.d.r.) prevede espressamente che in mancanza del direttore generale la competenza in questione debba venire necessariamente conferita al segretario generale (Cass. 2878/2003).
Art. 64 dello statuto del comune di Spinazzola: “Il direttore generale esercita in particolare le seguenti funzioni:
…….
m) promuove e resiste alle liti, con il potere di conciliare e transigere giusta previsione dell’art. 16 comma 1 lett. f) del d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29, provvedendo d’intesa con il responsabile di servizio interessato, alla nomina e al conferimento della procura al difensore, allorché la controversia riguardi un atto amministrativo adottato da un responsabile di servizio o comunque inerisca ad un fatto di sola gestione amministrativa. Ove manchi il direttore generale, tale competenza è attribuita al segretario comunale”.