Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 14.3.2011, n. 209
Il Collegio ribadisce una consolidata giurisprudenza, di cui si è dato ampiamente conto nei precedenti numeri di questa Rivista, in base alla quale le prescrizioni regolamentari adottate dai Comuni in ordine alla installazione degli impianti di telecomunicazione non possono risolversi in un divieto assoluto e generalizzato di installazione di impianti per telefonia cellulare su intere aree del territorio comunale, in contrasto con i principi enunciati nel suddetto Codice delle comunicazioni elettroniche.
Non è consentito, pertanto, alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio, individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3193/2004); l'installazione di impianti di telecomunicazione deve, invece, ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale, in modo da poter realizzare una uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4847/2003).
Tuttavia detto principio non può essere interpretato nel senso che le società di telecomunicazioni siano assolutamente libere di scegliere il sito di interesse in qualsiasi parte del territorio comunale, risultando escluse soltanto le zone assistite dai vincoli normativamente prescritti.
Il Collegio ritiene, infatti, che rientri nella competenza dell’Amministrazione comunale poter indicare siti alternativi a quello scelto dalla società di telecomunicazioni, ma soltanto se sussistano le condizioni tecniche per garantire una idonea copertura della rete di telefonia mobile.
Cfr. anche Sent. T.A.R. MOLISE, Campobasso, 7.4.2011, n. 176; Sent. T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 11.2.2011, n. 893; Sent. T.A.R. SICILIA, Palermo, 11.1.2011, n. 22.