Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. lav. 25.7.2011, n. 16190
La sezione lavoro ribadisce (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 n. 20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161) che il requisito previsto dall'art. 366, n. 6, c.p.c il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d'inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, "postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile". Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest'ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi (anche in funzione di quanto dispone l'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), che esso sia prodotto in sede di legittimità.
Il Collegio dichiara, pertanto, inammissibile quel motivo del ricorso che asseriva la violazione di un articolo del regolamento comunale, dato che emerge che non risulta specificata in quale sede processuale è rinvenibile il regolamento comunale su cui si fonda il motivo in esame e del quale non sono nemmeno specificati gli estremi per la sua identificazione.