Sent. TAR SARDEGNA, sez. I, 17.6.2011, n. 605
Poste italiane spa aveva chiuso il servizio postale della frazione Chilivani (frazione del comune di Ozieri con circa 300 abitanti) ed aveva previsto l’apertura di un nuovo ufficio postale in un’altra frazione sempre del medesimo comune.
Il sindaco del comune di Ozieri aveva ingiunto tramite propria ordinanza a Poste Italiane spa la riapertura dell’ufficio postale di Chilivani, in quanto il sindaco riteneva di poter intervenire "a tutela della garanzia della fruibilità per la popolazione della popolosa frazione di Chilivani di un servizio essenziale".
Se nell’ordinanza non si citava specificatamente alcuna diposizione, la difesa del comune assumeva l’assunzione del provvedimento sulla base del combinato disposto degli artt. 112, primo comma e 54, terzo comma del t.u.e.l.
Il giudice amministrativo rileva, innanzitutto, che nel caso di specie difetta ogni presupposto di “incolumità pubblica e sicurezza urbana”, così come “emergenze” e/o “circostanze straordinarie” richiesti dalle norme quali condizioni legittimanti il potere straordinario e urgente conferito al sindaco dal legislatore per l'adozione di provvedimenti “extra- ordinem”.
Trattasi in questo caso, in realtà, di opposizione del comune ad una scelta (dell’operatore privato esercente un servizio pubblico) di riorganizzazione e modulazione di un servizio (postale) e nella specie delle sue modalità di articolazioni territoriali (distribuzione degli uffici nel territorio comunale) in rapporto al numero degli abitanti, alla distanza e agli utenti.
Nessun potere autoritativo di “riapertura” dell'ufficio postale (diretto a favorire una determinata frazione –Chilivani-, peraltro a danno di altra, nell'ambito dello stesso comune) poteva riconoscersi in capo al sindaco, che ha esercitato impropriamente e illegittimamente il potere di “ordinanza contingibile ed urgente” in un ambito non consentitogli.
L’esplicazione di un potere di forzosa riapertura di un ufficio postale, senza termine, viola il quadro normativo di riferimento e non trova appiglio nella legislazione di settore.
Il giudice amministrativo precisa poi che l'ordinanza contingibile ed urgente del sindaco, emanata in assenza dei presupposti d'urgenza e di necessità, non configura un'ipotesi di atto in carenza di potere - con conseguente difetto della giurisdizione del giudice amministrativo in soggetta materia -, ma manifesta solo un cattivo uso del potere amministrativo, nei cui riguardi il privato vanta una posizione giuridica d'interesse legittimo, tutelabile innanzi al predetto giudice (cfr. sul punto Consiglio Stato, sez. V, 30 novembre 1996 n. 1448). Conseguentemente il Tar Sardegna annulla l’ordinanza impugnata.