Il regolamento 211/2011/UE (in G.U.U.E. L 65 del 11/03/2011 p. 1 – 22) stabilisce le procedure e le condizioni relative all’iniziativa dei cittadini, quale prevista dagli articoli 11 TUE e 24 TFUE. L'art. 11 TUE, che si trova nel Titolo II 'Disposizioni relative ai principi democratici', dispone, al suo paragrafo 4, che '[c]ittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati'.
Il regolamento definisce l'iniziativa dei cittadini come «un’iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, sottoposta alla Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati» (art. 2, n. 1). Essenziale è il ruolo degli «organizzatori», definiti dal regolamento come «le persone fisiche che formano un comitato dei cittadini responsabile della preparazione di un’iniziativa dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione» (art. 2, n. 3). Sono gli organizzatori, infatti, che promuovono l'iniziativa, si occupano delle formalità burocratiche, della raccolta delle firme e, in caso di raggiungimento del quorum richiesto, hanno la possibilità di presentare l'iniziativa davanti alla Commissione, nonché – successivamente all'esame dell'iniziativa da parte della Commissione – in un'audizione pubblica (cfr. art. 9 e infra). Gli organizzatori devono essere cittadini dell’Unione e aver raggiunto l’età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo. Essi devono istituire un comitato dei cittadini composto da almeno sette persone residenti in almeno sette diversi Stati membri. Devono, inoltre, designare un rappresentante e un supplente, che mettono in collegamento il comitato dei cittadini e le istituzioni dell’Unione durante l’intera procedura e sono incaricati di parlare e agire a nome del comitato dei cittadini (art. 3). Al contempo, sugli organizzatori incombe la responsabilità per eventuali danni da essi arrecati nell’organizzazione delle iniziative dei cittadini, in conformità del diritto nazionale applicabile (art. 13). Inoltre, gli Stati membri devono provvedere ad adottare delle sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive in caso di violazione del regolamento, e in particolare in caso di false dichiarazioni rese dagli organizzatori e di utilizzo fraudolento dei dati (art. 14).
Anche per dare il proprio sostegno all'iniziativa – ossia, per divenire «firmatari» dell'iniziativa – occorre essere cittadini dell’Unione e avere l’età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo (art. 3.4). Per quanto riguarda il numero minimo di adesioni – necessario affinché l'iniziativa venga esaminata dalla Commissione –, l'articolo 7 stabilisce che l'iniziativa deve essere firmata da cittadini di almeno un quarto degli Stati membri, e che, in almeno un quarto degli Stati membri, deve essere raccolto un numero di firme almeno pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. Chiaramente, i firmatari possono dichiarare una volta soltanto il loro sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini (art. 5).
Prima di provvedere alla raccolta delle firme, gli organizzatori devono richiedere alla Commissione la registrazione dell'iniziativa, fornendo le informazioni richieste dall'Allegato II del regolamento, e relative in particolare all’oggetto e agli obiettivi di tale iniziativa dei cittadini. Entro due mesi dalla data del ricevimento delle informazioni di cui all'Allegato, la Commissione provvede alla registrazione della iniziativa, purché siano soddisfatte alcune condizioni: in particolare, che il comitato dei cittadini sia stato costituito, siano stati designati il rappresentante ed il supplente, la proposta d’iniziativa non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati, ovvero non sia presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non abbia un contenuto futile o vessatorio, ovvero non sia manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 TUE. La raccolta delle firme può avvenire su carta o per via elettronica (nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 6), ma pur sempre soltanto mediante i moduli conformi al modello previsto dall'Allegato III al regolamento. Tutte le firme devono essere raccolte dopo la data della registrazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. Terminata la fase della raccolta delle firme, si apre quella della loro verifica e certificazione, che deve essere effettuata dalle autorità nazionali competenti, appositamente scelte da ciascuno Stato membro; il regolamento fa obbligo agli Stati membri di comunicare alla Commissione le autorità nazionali designate come competenti per la verifica entro il 20 marzo 2012. Superata la fase della certificazione delle firme, gli organizzatori possono presentare l'iniziativa dinanzi alla Commissione, fornendo anche le informazioni relative al finanziamento della stessa (art. 9). A sua volta, la Commissione deve pubblicare senza indugio l’iniziativa dei cittadini sul suo registro, ricevere gli organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate dall’iniziativa dei cittadini e, entro tre mesi, esporre in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all’iniziativa dei cittadini, l’eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso (art. 10). Entro lo stesso termine di tre mesi, gli organizzatori hanno la possibilità di presentare l'iniziativa nel contesto di una audizione pubblica. La Commissione e il Parlamento europeo devono garantire che l’audizione sia organizzata presso il Parlamento europeo, se dal caso con le altre istituzioni e organismi dell’Unione che intendono partecipare, e che la Commissione sia rappresentata a un livello appropriato.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 10 aprile 2012.