La direttiva 2011/51/UE introduce alcune modifiche alla direttiva 2003/109/CE, che disciplina lo status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo, al fine di estendere la possibilità di ottenere il riconoscimento di tale status anche ai beneficiari di protezione internazionale quali definiti nella direttiva 2004/83/CE.
Questi ultimi, infatti, erano originariamente esclusi dalla possibilità di ottenere il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Tuttavia, come si legge nel preambolo della direttiva 2011/51/CE, la prospettiva di ottenere tale status in uno Stato membro dopo un certo lasso di tempo è un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui soggiornano, nonché per promuovere la coesione economica e sociale all'interno dell'Unione. L'articolo 3 della direttiva 2003/109/CE, che ne definisce il campo di applicazione, è pertanto modificato in modo da ricomprendere anche coloro che hanno chiesto l’autorizzazione al soggiorno a titolo di protezione internazionale o ad un diverso titolo di protezione e sono in attesa di una decisione sulla loro domanda, nonché coloro che godono di uno status giuridico disciplinato nella Convenzione europea di stabilimento del 13 dicembre 1955, nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea modificata del 3 maggio 1987, nella Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977, nel paragrafo 11 dell’allegato della Convenzione sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, come modificata dal protocollo firmato a New York il 31 gennaio 1967, e nell’Accordo europeo sul trasferimento delle responsabilità verso i rifugiati del 16 ottobre 1980. Tuttavia, gli Stati membri non conferiscono lo statusdi soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale in caso di revoca o di cessazione della protezione internazionale o di rifiuto del suo rinnovo in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE.
In relazione ai beneficiari di protezione in internazionale, ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale ed ininterrotto nello Stato membro necessario ai fini del riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo si deve computare almeno metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 24 della direttiva 2004/83/CE, ovvero l’intero periodo se superiore a diciotto mesi. Quando lo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale riconosce lo status di soggiornante di lungo periodo deve inserire nel permesso di soggiorno l'annotazione: "Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] il [data]". Lo Stato membro, diverso da quello che ha concesso lo status di soggiornate di lungo periodo, che decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno contiene l’annotazione 'protezione internazionale', deve chiedere allo Stato membro che ha concesso lo status di confermare se la persona interessata beneficia ancora della protezione internazionale nel suo territorio. Lo Stato membro indicato nell’annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione. Se beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro indicato nell’annotazione, il soggiornante di lungo periodo è allontanato verso detto Stato membro, che lo deve riammettere immediatamente, senza procedure formali, insieme ai suoi familiari, fatti salvi la legislazione applicabile dell’Unione o nazionale e il principio dell’unità familiare. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, lo Stato membro che ha adottato il provvedimento di allontanamento mantiene il diritto di allontanare, nel rispetto dei suoi obblighi internazionali, il soggiornante di lungo periodo verso un paese diverso dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale qualora tale persona soddisfi le condizioni specificate all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE.