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UE - Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Testo rilevante ai fini del SEE) - (2/2011)

La direttiva 2011/7/UE (In G.U.U.E.  L 48 del 23/02/2011,  p. 1 – 10) introduce alcune disposizioni volte a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e favorire la competitività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Le sue disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1).

Le «transazioni commerciali» ai sensi della direttiva sono le «transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo» (art. 2, n. 1). Tuttavia, è fatta salva la possibilità degli Stati membri di escludere i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito (art. 1). Gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte due condizioni: a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e b) non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. La direttiva fissa anche i criteri per la determinazione del tasso di interesse applicabile e della data dalla quale gli interessi sono dovuti, ricorrendo le due condizioni anzidette (art. 3).

 

Disposizioni simili sono previste per l'ipotesi delle transazioni commerciali in cui debitore sia una pubblica amministrazione (art. 4). Tuttavia, in tal caso gli Stati membri possono prorogare il termine a partire dal quale sono dovuti gli interessi di mora – fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario – se il debitore é un'amministrazione pubblica che svolge attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato ed è soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE (Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese. In G.U.U.E. L 318 del 17/11/2006, p. 17-25), ovvero un ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria ed è stato debitamente riconosciuto a tal fine. Se uno Stato membro decide di prorogare i termini, deve trasmettere alla Commissione una relazione su tale proroga entro il 16 marzo 2018. Su tale base la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che indica gli Stati membri che hanno prorogato i termini e tiene conto dell’impatto sul funzionamento del mercato interno, in particolare sulle piccole e medie imprese. La direttiva non pregiudica la facoltà delle parti di concordare dei termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, fatte salve le disposizioni nazionali applicabili. In tali casi, se una delle rate non viene pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla direttiva sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti (art. 5). Gli Stati membri devono assicurare che, ove gli interessi di mora diventano esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR (art. 6).

Di particolare interesse è l'art. 8, in materia di «Clausole contrattuali e prassi inique». Tale disposizione fa obbligo agli Stati membri di disporre che una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell’interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero, non può essere fatta valere oppure dà diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore. La medesima disposizione, dopo aver precisato che, per effettuare tale valutazione occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso, menziona quali indici sintomatici della iniquità della clausola o prassi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, ovvero la natura del prodotto o del servizio, nonché il fatto che il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d’interesse di mora legale, al periodo di pagamento. Si prevede inoltre una presunzione di grave iniquità rispetto ad una clausola contrattuale o una prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero. Gli Stati membri devono assicurare, nell’interesse dei creditori e dei concorrenti, l'esistenza di mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique. L'articolo 9, invece, fa obbligo agli Stati membri di assicurare, in conformità delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato, che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l’acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Tuttavia, è fatta salva la possibilità per gli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore. Infine, si fa obbligo agli Stati membri di assicurare che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall’importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all’autorità giurisdizionale o un’altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali.

Il termine ultimo per il recepimento della direttiva è il 16 marzo 2013.

Osservatorio sulle fonti

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