Deposito del 17 novembre 2010-Pubblicazione in G. U. del 24 novembre 2010
Motivi della segnalazione
Nella sentenza n. 331/2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 1, c. 2, della l. reg. Puglia n. 30/2009, dell’art. 8 della l. reg. Basilicata n. 1/2010, e dell’art. 1, c. 2, della l. reg. Campania n. 2/2010. Le disposizioni regionali impugnate, finalizzate a precludere la presenza sul territorio regionale di pertinenza di materiali nucleari (cfr. sentenze n. 247/2006 e n. 62/2005), precisano che tale divieto non ha carattere assoluto, ma recede qualora sia raggiunta l’intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Le Regioni hanno cioè cercato di paralizzare gli effetti della disciplina statale contenuta nella legge delega n. 99/2009 – ove si consentirebbe di realizzare impianti nucleari in assenza di un’intesa con la Regione interessata – “introducendo con propria legge un contenuto normativo corrispondente, per tale profilo, all’assetto del rapporto con lo Stato, da esse ritenuto il solo conforme a Costituzione”.