Il decreto 26 ottobre 2010, n. 193 si segnala per avere previsto l’aggiunzione dell’articolo 63-bis nel d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182. Tale nuova disposizione, in materia di Edilizia residenziale pubblica, attribuisce alla Regione autonoma, in ragione delle peculiarità tipiche del suo territorio e con salvezza dei livelli minimi essenziali espressamente stabiliti dallo Stato, diverse funzioni i compiti in materia di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la Regione sarà competente a disciplinare: eventuali livelli ulteriori del servizio abitativo; gli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; i criteri per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti; gli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.
Il decreto prevede, inoltre, che le risorse finanziarie occorrenti all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 siano determinate d’intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d’Aosta e non possono comunque essere inferiori a quelle che spetterebbero alla Regione secondo gli ordinari riparti.
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