Ordinanza n. 137/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 31/05/2012 – Pubblicazione in G.U. 06/06/2012
Motivi della segnalazione
L'ordinanza n. 137 del 2012 è relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente ad una sua parte), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26, 35, 36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011; il relativo ricorso è stato promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 17 novembre 2011, depositato in cancelleria il 28 novembre 2011, ed iscritto al n. 164 del registro ricorsi 2011.
Merita di essere segnalato il fatto che, dopo l'impugnazione, la delibera legislativa di cui sopra è stata promulgata dal Presidente della Regione e, di seguito, pubblicata (L.R. 25/2011), pur con l'omissione delle disposizioni oggetto di censura da parte del Commissario dello Stato; la Corte, riprendendo la propria giurisprudenza pregressa, ribadisce che il Presidente della Regione, utilizzando la formula della promulgazione parziale, non ha esercitato un potere arbitrario di determinazione delle parti del testo, a lui sottoposto in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea regionale (art. 13, Statuto della Regione siciliana: «I. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale e i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia. II. Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'art. 29,comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.; art. 29: «[...] II. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione»), cui attribuire operatività o meno (sent. 205/1996); ma, come ribadito dal giudice delle leggi, pur nel rispetto delle prerogative della ripartizione delle funzioni fissate dalle disposizioni statutarie riportate supra, la promulgazione parziale, esercitandosi in maniera unitaria e contestuale su tutto il testo approvato dall'Assemblea, impedisce che alle parti omesse dalla promulgazione stessa s'attribuisca qualsivoglia efficacia, «privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ord. 166 e 251 del 2011; nonché, nella medesima direzione, ordinanze 11, 12, 27 e 28 del 2012).