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La Commissione Politiche dell'UE della Camera esprime parere contrario ai sensi dell'art. 6 del Protocollo n. 2 (1/2012)

La Commissione Politiche dell'UE della Camera esprime parere contrario ai sensi dell'art. 6 del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona, limitatamente ad un articolo di una proposta di regolamento recante condizionalità macroeconomiche per l'attuazione di fondi strutturali

Parere della XIV Commissione della Camera motivato ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea su: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 COM(2011)615 def. 

Allegato 1 Resoconto sommario seduta XIV Commissione – 14 dicembre 2011

Motivi della segnalazione

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera esprime un parere «motivato nell’ambito del controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà, limitatamente all’art. 21 della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 COM(2011)615 def.

Si tratta del secondo parere «motivato» espresso dalla XIV Commissione della Camera. Come è avvenuto anche nel primo parere «motivato», la Commissione concentra i propri rilievi sulla correttezza della base giuridica piuttosto che sulla conformità al principio di sussidiarietà: ciò sul presupposto, come si legge nel parere, che la valutazione della prima sia «propedeutica rispetto al meccanismo per il controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali di cui al Protocollo n. 2» del Trattato di Lisbona, dovendosi dunque ritenere che «i Parlamenti nazionali possano adottare pareri motivati ai sensi dell’articolo 6 del medesimo Protocollo nel caso in cui riscontrino il ricorso ad una base giuridica non corretta o inappropriata rispetto al contenuto e alle finalità di un progetto legislativo europeo» (sul primo parere «motivato» espresso dalla XIV Commissione, cfr. in questa Rubrica dell’Osservatorio Numero 3, Anno 2011 la scheda La Commissione Politiche dell’UE della Camera esprime il primo parere contrario ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona in marito all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dei brevetti e C. Fasone, La cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo: un difficile test per il coinvolgimento dei Parlamenti nel processo decisionale europeo. Sulla portata del parere «motivato» nell’interpretazione invalsa nella prassi cfr. specificamente anche C. Fasone, Il «parere motivato» sul rispetto del principio di sussidiarietà deve riguardare esclusivamente l’osservanza di quest’ultimo?, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 15 giugno 2011).

La proposta di regolamento prevede l’adozione di un quadro strategico comune da parte della Commissione europea per tradurre le priorità della strategia Europa 2020 in azioni chiave per i Fondi strutturali, da definire a livello nazionale da ogni Stato membro mediante un contratto di partenariato. In coerenza con il contratto i fondi sono poi attuati mediante programmi elaborati dagli Stati. La proposta di regolamento dispone che la realizzazione di tale meccanismo sia subordinato alla sussistenza di alcune condizionalità ex ante, ex post o connesse a parametri macroeconomici. In particolare l’art. 21 della proposta di regolamento dispone che la Commissione europea possa chiedere ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al contratto di partenariato ed ai relativi programmi ove necessario per dare attuazione alle raccomandazioni indirizzate allo Stato stesso nell’ambito di una procedura per disavanzo eccessivo o per squilibri macroeconomici eccessivi ovvero ai programmi di riassetto applicabili agli Stati membri beneficiari di assistenza concessa dal meccanismo europeo di flessibilizzazione finanziaria ovvero di un sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti. Se lo Stato membro non soddisfa le richieste della Commissione o non risponde in modo soddisfacente alle sue osservazioni, la Commissione può adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati. La Commissione può altresì sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati in relazione a decisioni che accertino il mancato adempimento di obblighi previsti nell’ambito delle procedure per disavanzi e squilibri eccessivi ovvero delle condizionalità per l’assistenza del meccanismo di stabilizzazione.

Nel parere la XIV Commissione rileva come tali condizionalità sono intese prevalentemente ad assicurare il rispetto di parametri macroeconomici e di finanza pubblica stabiliti da atti di diritto derivato basati su disposizioni di cui al Titolo VIII del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativo alla politica economica e monetaria. A differenza di quanto ritenuto dalla Commissione europea (secondo la quale tali condizionalità contribuirebbero ad assicurare politiche macroeconomiche e finanziarie che promuovono la crescita, ai fini di una più efficace e coerente attuazione degli interventi strutturali), esse non trovano dunque secondo la XIV Commissione alcuna base giuridica nell’art. 177 TFUE (nel quale si attribuisce al Parlamento europeo ed al Consiglio la funzione di disciplinare i fondi strutturali) neppure in combinato disposto con gli artt. 174 e 175 TFUE (nei quali sono posti gli obiettivi dell’UE di coesione sociale e si dispone che gli Stati conducono e coordinano la loro politica economica al fine di raggiungere tali obiettivi).

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