Introduzione
1. Nel quadrimestre esaminato (15 febbraio 2012 - 15 giugno 2012) merita in particolare di essere segnalato un articolo in materia di cooperazione interparlamentare contenuto nel Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione europea e monetaria (c.d. Trattato sul Fiscal compact), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da venticinque dei ventisette Stati membri dell’Unione europea, con l’obiettivo di «rafforzare il pilastro economico dell’unione economica e monetaria adottando una serie di regole intese a rinsaldare la disciplina di bilancio attraverso un patto di bilancio, a potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale».
Per quanto qui interessa, l’art. 13 del Trattato dispone che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali delle parti contraenti definiranno insieme l’organizzazione e la promozione di una conferenza dei rappresentanti delle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e dei rappresentanti delle pertinenti commissioni dei parlamenti nazionali ai fini della discussione delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell’ambito del Trattato. Nonostante lasci alcune questioni aperte circa la sua applicazione (v. oltre la scheda Il c.d. Trattato sul Fiscal compact dispone che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali delle parti contraenti definiranno l’organizzazione e la promozione di una conferenza dei rappresentanti delle pertinenti commissioni parlamentari ai fini della discussione delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell’applicazione del Trattato stesso), si tratta di una disposizione rilevante in quanto prova a valorizzare il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, attraverso lo strumento della cooperazione interparlamentare, in occasione della discussione e della formazione delle politiche di bilancio. 2. Con riguardo al periodo esaminato, appare inoltre rilevante la ripresa in data 22 maggio 2012 dell’esame da parte della 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato del disegno di legge recante la modifica delle norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (A.S. 2646). L’esame del disegno di legge (trasmesso dalla Camera il 25 marzo 2011) era stato sospeso il 1° febbraio 2012, peraltro dopo lo svolgimento di un’indagine conoscitiva tra il giugno ed il luglio 2011, per dare modo al Comitato ristretto costituito dalla 1ª Commissione di esaminare gli emendamenti. Il disegno di legge all’esame della 1ª Commissione del Senato, oltre ad una serie di misure, per quanto qui interessa, volte a disciplinare il ruolo del Parlamento nella fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea (v. oltre la scheda La 1ª Commissione del Senato riprende l’esame del disegno di legge recante le nuove Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea che disciplinano, tra l’altro, la partecipazione delle Camere e dei Consigli regionali alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà), disciplina nel nostro ordinamento per la prima volta a livello legislativo dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona gli istituti della partecipazione delle Camere (art. 6) e delle assemblee, dei consigli regionali e delle provincie autonome (art. 23) alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
Come è noto, infatti, il Protocollo n. 2 annesso al Trattato di Lisbona consente oggi ai Parlamenti nazionali la possibilità di esercitare un controllo sulla conformità dei progetti di atti legislativi in relazione al principio di sussidiarietà e dispone che a tal fine «spetta a ciascun Parlamento nazionale o a ciascuna Camera dei parlamenti nazionali consultare all’occorrenza i Parlamenti regionali dotati di poteri legislativi». Tuttavia l’attuazione di tali disposizioni è oggi ancora rimessa nell’ordinamento italiano ad alcune pronunce interne degli organi parlamentari (nella Camera ai Pareri della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009 e del 14 luglio 2010; nel Senato alla Lettera del Presidente del Senato del 1° dicembre 2009) oppure alla prassi ed agli istituti procedurali già esistenti (nel caso della consultazione dei Consigli regionali).
L’esigenza di una regolamentazione, in prima battuta legislativa e poi regolamentare (l’art. 6 del disegno di legge rinvia infatti ai regolamenti parlamentari la disciplina delle modalità attraverso cui ciascuna Camera può esprimere un parere motivato sul rispetto del principio di sussidiarietà e delle modalità attraverso cui le Camere a tal fine possono consultare i consigli e le assemblee delle regioni e delle provincie autonome), sembra discendere anche dal rilievo che il fenomeno è andato assumendo in sede europea (nel maggio 2012 è stata raggiunta per la prima volta la soglia per il c.d. “cartellino giallo”, avendo ben 12 Camere segnalato violazioni del principio di sussidiarietà ad opera di una proposta di regolamento sull’esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi: COM (2012) 130 def) e dalle dimensioni effettive che ha raggiunto, in Italia, il coinvolgimento delle Camere e dei Consigli regionali dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona in ordine alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Nello scorso numero di questa Rubrica si è dato conto delle dimensioni del controllo svolto dalle Camere (cfr. sul Numero 1 Anno 2012 E. Albanesi, L’intensificarsi (quantitativo e qualitativo) del ricorso da parte del Parlamento agli strumenti di raccordo tra Italia e Unione europea nella fase ascendente nel corso della XVI legislatura) nonché di alcune fattispecie da cui emerge il crescente coinvolgimento dei Consigli regionali in tale attività (cfr. sul Numero 1 Anno 2012 la scheda La Commissione Politiche dell’UE del Senato «fa propri» i rilievi formulati in documenti di indirizzo votati e trasmessi al Parlamento europeo da alcuni Consigli regionali).
3. Si segnalano infine alcuni pareri/risoluzioni in cui le Commissioni Politiche dell’UE della Camera e del Senato menzionano i pareri espressi da altri parlamenti nazionali sulle proposte di atti normativi al proprio esame. Tale menzione pare mostrare una crescente sensibilità ed attenzione delle due Commissioni verso i pareri espressi dagli altri Parlamenti nazionali, richiamati anche ove nel merito non concordanti con gli orientamenti espressi dalle due Commissioni (v. oltre la scheda Le Commissioni Politiche dell’UE della Camera e del Senato menzionano i pareri espressi da altri parlamenti nazionali sulle proposte di atti normativi al proprio esame).