Aggiornato al 31.10.2013
Nel periodo estivo e, segnatamente, tra la fine di giugno e il mese di ottobre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato i seguenti atti di natura regolamentare.
1) Sul Bollettino Settimanale n. 35 del 9 settembre 2013 è stato pubblicato il provvedimento 24506 recante la modifica della comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 15 della legge 287/90 [1]. La delibera interviene sul precedente provvedimento del 31 gennaio 2013, n. 24219, pubblicato nel Bollettino Settimanale n. 11 del 25 marzo 2013, con cui è stata aggiornata la “Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287”, inserendo gli emendamenti relativi alla disciplina dell’accesso alle dichiarazioni confessorie e ai documenti prodotti dalle imprese che chiedono di beneficiare del trattamento favorevole già deliberati con provvedimento n. 21092 del 6 maggio 2010, pubblicato sul Bollettino n. 18 del 24 maggio 2010, che, per mero errore materiale, non erano stati inseriti nella delibera di modifica del 31 gennaio 2013.
2) Con il provvedimento n. 24512, pubblicato sul Bollettino Settimanale n. 36 del 16 settembre 2013 [2], l’Autorità ha modificato la comunicazione sulle procedure di applicazione dell’art. 4, terzo comma, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012 n. 135. L’Autorità è intervenuta con il provvedimento in rassegna al fine di rendere edotte le amministrazioni di cui all’art. 4, primo comma, del citato decreto legge, circa le procedure da seguire ai fini del rilascio del prescritto parere da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
3)Il regolamento n. 24518, pubblicato sul Bollettino Settimanale n. 38 del 30 settembre 2013, recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33[3] persegue, così come ricordato dalla stessa Autorità, lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse assegnate. Il regolamento contiene una nozione di trasparenza molto ampia, dato che la stessa viene intesa come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Autorità”. Pertanto, alla luce del regolamento in parola, l’Autorità si impegna a garantire la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’Autorità, l’indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità.
L’ampia nozione di trasparenza accolta si giustifica alla luce della esigenza di garantire le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali, strettamente connessi con il diritto ad una buona amministrazione (in tal senso, si veda la formulazione dell’art. 3 del regolamento).
4) In data 5 agosto 2013, l’Autorità ha adottato una comunicazione ai fini dell’individuazione della seconda soglia di cui all’art. 16, primo comma, della legge n. 287/90 nei casi di costituzione di nuova impresa comune e di fusione[4]. L’Autorità ha deciso di intervenire su questa specifica materia a seguito della modifica apportata all’art. 16, primo comma, della legge n. 287/90 dal decreto legge n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, in virtù della quale le soglie di fatturato al superamento delle quali sorge l’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione non sono più alternative ma cumulative. L’Antitrust precisa che in caso di costituzione di una nuova impresa comune, si dovrà tenere conto del fatturato degli eventuali conferimenti in essa effettuati dalle imprese che ne acquisiscono il controllo congiunto, con conseguente scomputo degli stessi dal fatturato di queste ultime. I conferimenti differiti nel tempo, che singolarmente si collocano al di sotto della soglia, saranno considerati come un’unica operazione laddove posti in essere nell’arco di due anni dalla costituzione dell’impresa comune. Infine, si ricorda che è onere delle imprese interessate comunicare all’Autorità il superamento della seconda soglia di cui all’art. 16, primo comma[5]
Nel periodo qui considerato, sono stati adottati anche atti di natura non regolamentare; inoltre, è stato avviato anche un procedimento per incompatibilità a carico del viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Vincenzo De Luca.
1) In data 23 luglio 2013 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Antitrust il testo completo dell’audizione resa dal Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prof. Giovanni Pitruzzella, alla VIII Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni del Senato della Repubblica nell’ambito dell’indagine conoscitiva sullo scorporo della rete di accesso Telecom[6]. Dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento, sia comunitario che nazionale[7], e dopo aver ricostruito il modo in cui lo scorporo della rete è stato attuato in altri ordinamenti giuridici, il presidente analizza l’attuale posizione di Telecom, ex incumbent, che ha subito una poco apprezzabile erosione della propria quota di mercato nei servizi di accesso al dettaglio, quantificabile in un punto percentuale per ogni trimestre degli ultimi due anni[8].
La posizione assunta dall’Autorità in merito all’operazione di scorporo è di cauta apertura. Pur esprimendo soddisfazione per il perseguimento del modello dell’Equivalence of Input, il Presidente evidenzia alcuni punti critici del progetto quali: a) la governance della nuova società; b) il grado di allentamento dei vincoli regolatori che si accompagnerà a tale operazione; c) i tempi di realizzazione, particolarmente lunghi; d) i costi dell’operazione, che appaiono non banali.
2) Infine, come già accennato, è opportuno analizzare il provvedimento n. 24527 pubblicato sul Bollettino Settimanale n. 39 del 7 ottobre 2013 con il quale è stato avviato un procedimento per incompatibilità a carico del viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Vincenzo De Luca[9].
La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 2, primo comma, lettera a), della legge 20 luglio 2004, n. 215, ai sensi del quale il titolare di cariche di governo “non può ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall’art. 77, secondo comma, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall’art. 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all’art. 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60” e l’art. 13, terzo comma, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, in forza del quale “le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all’art. 1, secondo comma, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti”.
In data 13 agosto 2013, l’Autorità ha inviato al dott. De Luca il formale invito a risolvere nel termine di 30 giorni detta situazione di incompatibilità.
Con una nota dell’11 settembre 2013, il titolare della carica ha comunicato che, nella seduta del 2 settembre 2013, il Consiglio comunale di Salerno, non pronunciandosi definitivamente sull’incompatibilità, ha demandato la questione alla Commissione Consiliare Permanente “Statuto”, al fine di esprimere “il relativo parere in argomento, riservando, all’esito, le successive determinazioni di questo consesso”.
Alla luce della perdurante situazione di fatto, l’Autorità ha deliberato l’avvio di un procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 215/2004 nei confronti del dott. Vincenzo De Luca, per violazione dell’art. 2, comma 1, lettera a) della legge n. 215/2004 e dell’art. 13, terzo comma, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con riferimento alla carica di Sindaco del comune di Salerno.
Il procedimento si chiuderà entro il 30 novembre 2013.
[1] Il testo del provvedimento in rassegna è reperibile al seguente link: http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3808-35-13.html.
[2] Il regolamento è consultabile al seguente link: http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3814-36-13.html.
[3] Il regolamento de qua è consultabile anche sul sito istituzionale dell’Autorità, al seguente indirizzo: http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3829-38-13.html.
[4] Il testo della comunicazione contenente le soglie di fatturato è consultabile al seguente link: http://www.agcm.it/index.php?option=com_content&;view=article&id=6543:comunicazione-dellautorita-individuazione-della-seconda-soglia-di-cui-allart-16-comma-1-della-legge-n-28790-nei-casi-di-costituzione-di-nuova-impresa-comune-e-di-fusione&catid=1:news&Itemid=53.
[5] La comunicazione in rassegna precisa anche quali sono i criteri da seguire per valutare se vi è stato o meno il superamento della seconda soglia. In particolare, si prevede che, nei casi di fusione, si dovranno distinguere le seguenti ipotesi: a) in caso di fusione per incorporazione, si terrà conto del fatturato dell’impresa incorporata; b) in caso di fusione in senso stretto, si terrà conto del fatturato riferibile a ciò che le imprese che procedono alla fusione “conferiscono” ai fini della fusione stessa.
[6] Il testo completo dell’audizione è pubblicato al seguente link: http://www.agcm.it/index.php?option=com_content&;view=article&id=6531:audizione-del-presidente-giovanni-pitruzzella-presso-la-viii-commissione-del-senato-della-repubblica&catid=1:news&Itemid=53.
[7] Il quadro normativo europeo di riferimento in tema di separazione della rete di accesso è costituito dalla c.d. Direttiva Accesso 1, la quale agli artt.13 bis e 13 ter prevede, rispettivamente, i) la possibilità da parte delle Autorità Nazionali di Regolazione (ANR) di imporre in capo alle imprese verticalmente integrate – e in presenza di precise circostanze – un obbligo di separazione funzionale, ovvero ii) una proposta volontaria da parte dell’impresa verticalmente integrata di separazione della rete di accesso, a cui fa seguito la valutazione della ANR al termine di un’analisi di mercato ad hoc. Nell’ordinamento nazionale, tali previsioni sono state recepite con il D.Lgs. n. 70/2012, che ha introdotto gli artt. 50 bis (separazione non volontaria) e 50 ter (separazione volontaria) nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
[8] I dati statistici riferiti nell’audizione sono assai interessanti: la posizione di mercato di Telecom si è ridotta di circa 20 punti percentuali – passando da poco più del 70% a fine 2004 a circa il 50% al termine del 2012 – a fronte di un calo del 35% circa subito dall’incumbent tedesco, il quale nel 2004 possedeva una quota nel mercato dell’accesso a banda larga anche superiore a quella di Telecom. Sulla base degli ultimi dati disponibili, la quota di mercato di Telecom è superiore di circa il 10% rispetto a quella detenuta in media dagli altri operatori storici, con una differenza pari a circa 20 punti percentuali rispetto all’incumbent del Regno Unito. Non a caso, si ricorda che all’esito di un procedimento conclusosi nel mese di maggio sono state comminate importanti sanzioni a carico di Telecom, dato che l’attuale assetto non ha impedito a quest’ultima di adottare condotte anticompetitive idonee a rallentare la dinamica di crescita dei concorrenti sui mercati retail. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo dalla società.
[9] Per consultare il testo completo del provvedimento, è possibile collegarsi al seguente link: http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3835-39-13.html.