La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell'Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell'ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.
La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l'invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l'invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente. La lettera di addebito circoscrive la materia del contendere, cosicché, nell'ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell'iniziativa, l'oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE).
Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all'inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest'ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, avviando in tal modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l'infrazione è, infatti, meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto UE, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto con il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1 TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono indicati dalla sentenza, ma spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie più appropriate. L'esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi nel più breve tempo possibile.
In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione, secondo quanto previsto dall'art. 260.2 TFUE, che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell'obbligo di eseguire la sentenza. Dunque, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto, in questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità da versare (all'Unione) da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguate alle circostanze. Per calcolare l'entità della somma, la Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati nella comunicazione SEC[2005]1658. IlLa proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di giustizia, che può stabilire una somma sia superiore che inferiore, che peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi, quali la durata dell'infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello Stato inadempiente. Un'ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell'omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE). In questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia, nel senso che costituisce per quest'ultima un tetto massimo. Sebbene l'ipotesi appena considerata sia molto specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi, poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda proprio l'omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.
Di seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure d'infrazione pendenti nei confronti dell'Italia, suddivise per stadio, con aggiornamento alla seduta del 24 gennaio 2013. Chiude la panoramica la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 19 dicembre 2012 nella causa C-68/11, Commissione europea c. Repubblica italiana, con la quale la Corte ha accertato che l'Italia è venuta meno agli obblighi concernenti i valori limite di qualità dell'aria per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, ad essa incombenti in forza della direttiva 1999/30/CE.
Seduta del 24.01.2013
Pareri motivati ex art. 258 TFUE
• 2010/2045 - Lavoro e affari sociali - Non conformità dell'articolo 8 del D.lgs. 368/2001 ai requisiti della clausola 7 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
• 2012/368 - Energia - Mancato recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
Messe in mora ex art. 258 TFUE
• 2012/2213 - Trasporti - Non corretta applicazione della direttiva 92/220/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
Seduta del 21.11.2012
Pareri motivati ex art. 258 TFUE
• 2010/4227 - Lavoro e affari sociali - Non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
• 2011/2215 - Ambiente - Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia.
• 2011/2217 - Ambiente - Non corretta trasposizione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili.
• 2011/2218 - Ambiente - Non corretta trasposizione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
• 2012/281 - Ambiente - Mancato recepimento della direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili.
• 2012/2054 - Ambiente - Non corretto recepimento della direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
Messe in mora ex art. 260 TFUE
• 2012/2201 - Concorrenza e aiuti di stato - Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd. Tremonti bis).
• 2012/2202 - Concorrenza e aiuti di stato - Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia.
Seduta del 24.10.2012
Messa in mora complementare ex art. 258 TFUE
• 2010/2124 - Lavoro e affari sociali - Non corretto recepimento della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica.
Ricorso alla Corte di giustizia ex art. 258 TFUE
• 2007/4652 - Lavoro e affari sociali - Non corretto recepimento della Direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012 nella causa C-68/11, Commissione europea c. Repubblica italiana.
Oggetto: Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 1999/30/CE - Controllo dell'inquinamento - Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente.
La Repubblica italiana, avendo omesso di provvedere, per gli anni 2006 e 2007, affinché le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente non superassero, nelle 55 zone e agglomerati italiani considerati nella diffida della Commissione europea del 2 febbraio 2009, i valori limite fissati all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione.
Lo stesso addebito è stato invece dichiarato irricevibile rispetto all'anno 2005 e per il periodo successivo al 2007.