Negli ultimi mesi, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha adottato due regolamenti di grande interesse. Il primo disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[1]. Il secondo regolamento detta una disciplina uniforme in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art 8, quarto comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[2].
Con il primo dei due atti in parola, l’AVCP ha previsto un procedimento ad hoc – attivabile sempre su istanza di parte – volto all’emanazione di un parere da parte dell’Autorità. In particolare, ai sensi dell’art. 10 del regolamento, la decisione sulla questione oggetto della controversia è denominata “Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”.
Il parere è redatto sulla base della documentazione raccolta durante l’istruttoria; valutate le relative informazioni, esso è approvato dal Consiglio dell’Autorità e viene trasmesso alle parti interessate.
Il potere normativo dell’Autorità in subiecta materia si fonda sul disposto dell’art. 6 del Codice dei contratti pubblici; in particolare, il fondamento del relativo potere si rinviene nella norma secondo cui l’Autorità, “su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione”.
Il secondo regolamento è particolarmente interessante perché detta una disciplina unitaria in merito all’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’AVCP. In particolare, ai sensi dell’art. 2, “il Regolamento disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’articolo 6, comma 11, articolo 7, comma 8, articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater, articolo 48, commi 1 e 2 del Codice nonché ai sensi degli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione”.
La procedura prevista è descritta in maniera assai dettagliata. Tuttavia, in questa sede è particolarmente interessante ricordare che, ai sensi dell’art. 8 del Codice dei contratti pubblici, il regolamento disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
[1] Il regolamento in parola è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 54 del 06/03/2014; è possibile consultare il testo all’indirizzo
[2] Ci si riferisce al regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 del 8/04/2014, il cui testo è consultabile al seguente indirizzo