Nel periodo di riferimento, compreso tra il mese di novembre 2013 e i primi due mesi del 2014, l’AVCP ha adottato quattro atti di natura regolamentare. Il primo che analizzeremo contiene le “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”; il secondo fornisce le “Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il terzo contiene il “Regolamento di Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)”; infine, daremo conto del “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e all’attività dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
1) Al fine di risolvere quelle situazioni di criticità che la prassi ha messo in evidenza in relazione alle fasi di programmazione, di progettazione e di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, l’AVCP ha approvato la determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 contenente le “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture". Il regolamento persegue l’obiettivo di risolvere le principali disfunzioni causate dalle seguenti circostanze:
- l’oggetto e l’entità della prestazione spesso non sono chiaramente ed adeguatamente specificati;
- il progetto, il capitolato ed i termini contrattuali sono approssimativi e non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva;
- le penali da applicare in caso di inadempimento della prestazione sono talvolta assenti o di modesta entità;
- le attività di controllo – da parte delle stazioni appaltanti – sul corretto espletamento della prestazione sono talvolta carenti.
La disciplina introdotta con il regolamento in parola è molto dettagliata e si caratterizza per il fatto di rappresentare un chiaro incentivo alla “buona amministrazione”, valore tutelato dall’art. 97 della Costituzione.
2) La determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 contenente le “Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” [1] cerca di adeguare la normativa regolamentare alle recenti modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato. In particolare, l’Autorità ha evidenziato che la nuova legge pone dubbi interpretativi e problemi di coordinamento non secondari. Ad esempio, si pongono problematiche di diritto transitorio in relazione all’applicazione dei divieti dettati dell’art. 1, diciottesimo comma, della legge n. 190 del 2012 che esclude determinate categorie professionali dal novero dei soggetti ai quali può essere affidato l’incarico di arbitro. Ulteriori problematiche di diritto transitorio si pongono in relazione all’autorizzazione preventiva e motivata prevista dal successivo comma dello stesso articolo che sostituisce parte dell’art. 241 del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, l’ACVP si preoccupa di analizzare il rapporto tra la nuova disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici e l’art. 810 cod. proc. civ. Infine, ci si interroga circa l’individuazione dei soggetti ai quali può essere affidato l’incarico di arbitro alla luce del generico rinvio al Codice dei contratti pubblici, contenuto all’art. 1, ventunesimo comma, della legge n. 190/2012.
3) Come è noto, ai sensi dell’art. 12 della legge 29 luglio 2003 n. 229, le Autorità Amministrative Indipendenti con funzioni di vigilanza, di controllo o regolatorie si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della regolamentazione per l’emanazione degli atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.
Il Regolamento [2] disciplina le attività di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), svolte con riguardo gli atti a contenuto generale adottati dell’Autorità che hanno un impatto sul mercato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dunque, fatta eccezione per alcune categorie di atti espressamente indicate nell’art. 1 del regolamento, l’AIR rappresenterà una costante per le prossime attività dell’AVCP. Per compiere questa attività, l’Autorità potrà consultare i dati provenienti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, le informazioni derivanti dalle segnalazioni e richieste di parere pervenute e le notizie contenute nella stampa nazionale o apprese da altri organi di informazione. Nello svolgimento di questo compito, potranno essere consultati esperti della materia oggetto di regolazione, le cui considerazioni saranno valutate positivamente dall’Autorità se pertinenti rispetto all’oggetto dell’indagine. Ai sensi dell’art. 8, infine, si segnala che l’Autorità dovrà dar conto dell’espletamento delle procedure indicate nel regolamento in commento.
4) In data 23 gennaio 2014 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità il “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e all’attività dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. Al pari di altre Autorità Indipendenti, dunque, anche l’AVCP ha dato attuazione alle nuove prescrizioni normative in tema di trasparenza, intesa ai sensi dell’art. 3 del regolamento come garanzia di “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Autorità, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse ad essa assegnate”.