La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia).
La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente. La lettera di addebito circoscrive la materia del contendere, cosicché, nell’ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell’iniziativa, l’oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE). Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, avviando in tal modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l’infrazione è, infatti, meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto UE, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto con il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1 TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono indicati dalla sentenza, ma spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie più appropriate. L’esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi nel più breve tempo possibile.
In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione, secondo quanto previsto dall’art. 260.2 TFUE, che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell’obbligo di eseguire la sentenza. Dunque, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto, in questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità[1] da versare (all’Unione) da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguate alle circostanze. Per calcolare l’entità della somma, la Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati nella comunicazione SEC[2005]1658. La proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di giustizia, che può stabilire una somma sia superiore che inferiore, che peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi, quali la durata dell’infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello Stato inadempiente. Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE). In questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia, nel senso che costituisce per quest’ultima un tetto massimo. Sebbene l’ipotesi appena considerata sia molto specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi, poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda proprio l’omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.
Ulteriori informazioni e statistiche relative all’attività della Commissione di controllo del rispetto del diritto Ue sono reperibili ai seguenti indirizzi:
- pagina ufficiale della Commissione dedicata alla procedura di infrazione: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_it.htm
- Eur-infra (archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato dal Dipartimento Politiche Europee): http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx
EU Pilot
EU Pilot è un progetto, operativo dall’aprile 2008, che mira a favorire la cooperazione tra Stati membri e Commissione al fine di risolvere problemi (soprattutto quelli sollevati da cittadini e imprese) relativi alla (non) corretta applicazione del diritto UE e alla (non) conformità con quest’ultimo del diritto nazionale, prima della apertura di una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE. Il fine ultimo di EU Pilot è dunque quello di evitare, quando ciò sia possibile, il ricorso ad una formale procedura di infrazione. La comunicazione avviene tramite una piattaforma on-line - EU Pilot, appunto - che consente di sottoporre la richiesta di informazioni al servizio competente della Commissione, che provvederà poi a inoltrarla allo Stato membro interessato, con ogni eventuale indicazione o domanda che lo stesso abbia identificato come rilevante. Le risposte devono venire trasmesse alla persona fisica o giuridica che le ha richieste entro 20 settimane dalla richiesta stessa (si considera un termine di 10 settimane per la trattazione a livello nazionale ed un termine uguale per la trattazione da parte della Commissione).
All’avvio del progetto, gli Stati membri che avevano accettato di parteciparvi erano 15. EU Pilot è attualmente operativo in tutti i 28 Stati membri.
Sin dall’avvio del progetto, l’Italia figura tra i paesi con il più alto numero di richieste sottoposte.
Ulteriori informazioni e statistiche relative alla performance di EU Pilot sono reperibili ai seguenti indirizzi:
- http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_it.htm
- http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm
Di seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, suddivise per stadio, con aggiornamento alla seduta della Commissione del 16 ottobre 2014. Chiude la panoramica la sentenza del 15 ottobre 2014, in cui la Corte di giustizia ha accertato la violazione da parte dell’Italia di taluni obblighi derivanti dalle direttive 1999/31/CE (relativa alle discariche di rifiuti, G.U. 1999 L 182, p. 1), e 2008/98/CE (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, G.U. 2008 L 312, p. 3).
Seduta del 10.07.2014
Messe in mora ex art. 258 TFUE
- 2014/2140 – Concorrenza e aiuti di stato – Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna.
- 2014/2123 – Ambiente - Non corretto recepimento della direttiva 94/62/CEE relativa agli imballaggi e rifiuti d'imballaggio.
• 2014/2125 – Salute – Non corretta applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano, con riferimento ai valori dell’arsenico.
- 2014/2147 – Ambiente – Non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente (superamento dei valori limite di PM10).
- 2014/2171 – Affari interni – Situazione dei minori non accompagnati richiedenti asilo - Presunta violazione delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE.
- 2014/2089 – Trasporti – Non corretta applicazione della direttiva 2003/59/CE relativa alla formazione periodica dei conducenti per il trasporto di beni o passeggeri.
- 2014/2116 – Trasporti – Non corretta attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.
- 2014/4075 – Fiscalità e dogane - Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia – Violazione del diritto UE.
Messe in mora complementari ex art. 258 TFUE
- 2013/2155 – Trasporti – Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta) [si veda il comunicato stampa al seguente indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-818_it.htm]
- 2012/2213 – Trasporti – Non corretta applicazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (seconda messa in mora complementare)
- 2009/4426 – Ambiente – Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)
- 2008/2164 – Fiscalità e dogane – Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Pareri Motivati ex art. 258 TFUE
- 2013/2092 – Agricoltura – Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia.
- 2013/4020 – Comunicazioni – Non corretta attuazione della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni).
- 2013/2096 – Pesca – Cattiva applicazione dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo.
- 2013/2260 – Trasporti – Regolamento UE n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus.
Messe in mora ex art. 260 TFUE
- 2008/2097 – Trasporti – Non corretta attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario (cfr. sent. 3 ottobre 2013, causa C-369/11, Commissione c. Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta)
Seduta del 25.09.2014
Pareri Motivati ex art. 258 TFUE
- 2013/2258 – Trasporti – Diritti dei passeggeri nel trasporto in mare.
- 2012/2157 – Fiscalità e dogane – Disciplina in materia di imposta di successione – regime dei Titoli di Stato.
- 2012/2156 – Fiscalità e dogane – Disciplina in materia d'imposta di successione – Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (Fondazioni e Associazioni costituite all'estero).
Seduta del 29.09.2014
Messe in mora ex art. 258 TFUE
- 2014/464 – Trasporti - Mancato recepimento della direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
Seduta del 16.10.2014
Messe in mora ex art. 258 TFUE
- 2014/4139 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento – Agenti di brevetto – Restrizioni alla libera prestazione dei servizi - condizioni di residenza.
- 2014/2235 – Affari interni – Non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva rimpatri) e presunta violazione della direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (direttiva accoglienza).
- 2014/2126 – Affari interni – Respingimenti in Grecia - Presunta violazione della Direttiva Accoglienza (2003/9/CE) e del Regolamento Dublino (343/2003).
Pareri Motivati ex art. 258 TFUE
- 2014/142 – Affari economici e finanziari – Mancato recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
- 2013/2177 – Ambiente – Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto.
- 2012/4094 – Tutela dei consumatori – Non corretto recepimento della direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso".
- 2012/2050 – Appalti – Affidamenti dei servizi di igiene urbana nei comuni di Varese e Casciago.
Ricorsi alla Corte di giustizia ex art. 258 TFUE
- 2011/4147 – Giustizia – Non corretta applicazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
Sentenze emesse dalla Corte di giustizia al termine di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 ottobre 2014, causa C-323/13, Commissione europea c. Repubblica italiana
Oggetto: Ambiente - Direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE - Piano di gestione - Rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento - Obbligo di istituire un trattamento dei rifiuti che assicuri il miglior risultato per la salute umana e la protezione dell’ambiente.
Dispositivo: La Repubblica italiana,
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per evitare che una parte dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche del Sub-ATO di Roma, ad esclusione di quella di Cecchina, ed in quelle del Sub-ATO di Latina non venga sottoposta ad un trattamento che comprenda un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della loro frazione organica, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 1, e 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, nonché degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive,
– e non avendo creato, nella Regione Lazio, una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98.