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Impugnazione della legge regionale della Sardegna, 7 agosto 2014, n. 16, “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti” (3/2014)

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2014, il Governo ha impugnato la legge della Regione autonoma Sardegna n. 16/2014, relativa a "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti".

La legge in esame prevede che la Regione Sardegna registri un "marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari" di cui la stessa è titolare, tutelato, in caso d'uso non autorizzato, da apposite sanzioni amministrative (art. 24).

 

L'utilizzo di tale marchio è riservato ai prodotti per i quali sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione ed alle sole imprese aventi la sede legale in Sardegna (art. 18).

È, inoltre, istituito un contrassegno regionale da apporre su "prodotti contenuti, costituiti, contenenti o derivati da materiali iscritti in repertori regionali".

Infine, si prevede che l'etichetta di produzioni primarie sarde e prodotti lavorati in Sardegna riporti la dicitura "Prodotto in Sardegna" (art. 22).

Ad avviso del ricorrente, le disposizioni in esame violerebbero l'art. 117, comma 1, Cost. in quanto contrastanti con i vincoli comunitari e, in particolare, con il divieto di porre in essere restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione tra gli Stati Membri (artt. 34 e 35 TFUE). Oltretutto, l'art. 22 in materia di etichettatura, sarebbe in contrasto con la direttiva 98/34/CE che obbliga gli Stati membri a notificare preventivamente alla Commissione e agli Stati membri i progetti delle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, pena l'inapplicabilità delle disposizioni adottate.

Le disposizioni sopra richiamate violerebbero, inoltre, l'art. 120, Cost. poiché idonee a ostacolare la libera circolazione delle merci anche all'interno del mercato nazionale.

Infine, l'art. 24 della legge impugnata, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, comma 1, lett. r), Cost. che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia "opere dell'ingegno". I diritti di proprietà industriale sono disciplinati dalla legge statale che ne assicura anche le relative forme di tutela. La previsione di sanzioni amministrative regionali sarebbe, dunque, invasiva di tale potestà.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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