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La Camera dei deputati propone la revisione delle norme regolamentari disciplinanti le procedure di collegamento con l’U.E. (mentre il Senato si appresta a fare altrettanto) - (1/2014)

Introduzione

1. Nel quadrimestre esaminato (novembre 2013-febbraio 2014) merita di essere principalmente segnalato il fatto che all’interno della proposta di riforma del regolamento della Camera dei deputati presentata il 27 novembre 2013 dal Gruppo di lavoro costituito presso la Giunta per il regolamento e da quest’ultima adottata l’8 gennaio 2014 come testo base per il prosieguo dei lavori, un gruppo di articoli intervenga a modificare la disciplina in materia di procedure di collegamento con l’Unione europea. Si tratta di una svolta significativa (in quanto l’approvazione di siffatti articoli segnerebbe il superamento di quella «opzione minimalista» finora seguita da Camera e Senato nell’adattamento delle proprie procedure alle modifiche di cui al Trattato di Lisbona), sebbene il progetto di revisione del regolamento presenti alcune rilevanti lacune, specie sul versante della mancata regolazione delle procedure di collegamento con i Consigli regionali, ed offra con riguardo ad alcuni istituti soluzioni complesse, per quanto ad esempio attiene alla competenza in via esclusiva della XIV Commissione sul controllo del principio di sussidiarietà (cfr. N. Lupo, I Parlamenti naizonali nell’Unione europea e il principio di sussidiarietà: qualche suggestione per la Camera dei deputati, in www.amministrazioneincammino.it, 29 gennaio 2014, pp. 6 e 10).

 

In ogni modo l’esame complessivo della proposta di riforma del regolamento della Camera, definito come «il più ambizioso tentativo di riorganizzazione del diritto parlamentare scritto a partire dal 1971» (cfr. R. Ibrido, Verso la “riforma Boldrini”: processo di scrittura del diritto parlamentare e ruolo della comparazione, in www.federalismi.it, 2014, n. 2, p. 17), costituisce oggetto di specifico approfondimento in questo numero dell’Osservatorio sulle fonti: per questa ragione si rinvia ai contributi di C. Fasone e di L. Bartolucci per lo specifico esame approfondito degli articoli disciplinanti le procedure di collegamento con l’U.E., attinenti sia alla fase c.d. ascendente sia alla fase c.d. discendente (su quest’ultima si veda inoltre L. Bartolucci, “Legge di delegazione europea” e “Legge europea”: obiettivi e risultati di una prima volta, in www.amministrazioneincammino.it, 24 gennaio 2014, pp. 15-18), limitandosi in questa sede ad una sintetica elencazione dei contenuti dei principali articoli della proposta di revisione attinenti alla c.d. fase ascendente (cfr. infra la relativa scheda).

Come si accennava, gli articoli della proposta di riforma del regolamento della Camera intervengono a dare attuazione alle novità introdotte con il Trattato di Lisbona, un’esigenza quest’ultima non più rinviabile (specie a seguito dell’approvazione della l. n. 234 del 2012), che pare essere stata d’altronde colta anche dal Senato della Repubblica (cfr. infra la relativa scheda).

2. Un ulteriore momento che nel periodo esaminato ha rappresentato un’utile occasione per fare il punto sullo stato dell’arte in materia di raccordi parlamentari tra l’Italia e l’Unione europea nonché, più specificamente, in tema di controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, è stata l’approvazione da parte di Camera e Senato dei pareri sulle due relazioni annuali 2012 della Commissione europea, l’una sui rapporti tra la Commissione europea ed i Parlamenti nazionali, l’altra in materia di sussidiarietà e di proporzionalità. Da tali pareri emergono infatti alcuni punti critici segnalati dalle Camere di cui si darà qui conto in dettaglio (cfr. infra le relative schede).

3. Meritano infine in questo quadrimestre di essere segnalati due pareri del Senato: nel primo la Commissione Igiene e sanità esprime un parere contrario sul rispetto del principio di proporzionalità da parte di una proposta di regolamento in materia di nuove sostanze psicoattive; nel secondo la Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali, pur esprimendosi in senso favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte di una proposta di direttiva in materia di emissioni da trasporto aereo, sottolinea l’assenza di una specifica valutazione da parte della Commissione europea su tali principi, pur obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del Protocollo n. 2 allegato al TFUE (cfr. infra le relative schede).

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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