Introduzione
1. Nel quadrimestre esaminato (1° luglio-31 ottobre 2014) si segnala principalmente l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge di revisione della Costituzione, ora in discussione alla Camera (A.C. 2613), volto a superare il bicameralismo paritario. Per quanto qui interessa, paiono meritevoli di segnalazione le disposizioni in esso contenute riguardanti i raccordi con l’Unione europea.
Nel contesto del nuovo bicameralismo non più paritario prefigurato nella riforma costituzionale, il disegno di legge individua tra le specifiche funzioni del Senato della Repubblica quella di «esercita[re] funzioni di raccordo tra l’Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica» (per alcuni giudizi espressi dalla dottrina sul punto, cfr. infra la relativa scheda).
Una siffatta specializzazione del Senato come organo competente ad esercitare funzioni di raccordo (oltre che con le istituzioni territoriali di cui è rappresentativo) anche con l’Unione europea, era già d’altronde emerso come obiettivo nel corso del dibattito politico sulle riforme costituzionali avviato nel corso del primo anno della XVII legislatura. Con una risoluzione, approvata il 23 ottobre 2013, la 14ͣ Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato aveva infatti auspicato che «la realizzazione [di] sinergie di collaborazione con le istanze del Parlamento europeo e delle regioni si inscriva coerentemente nel progetto di revisione dell’assetto costituzionale, [concretizzandosi,] de iure condendo, un ruolo e una funzione del Senato quale istituzione legislativa vocata, in via preferenziale, ad avere competenza nel raccordo tra la dimensione sovranazionale dell’Unione europea e la dimensione territoriale delle regioni» (XVII leg., Doc. XXIV, n. 11, 23 ottobre 2013).
2. In attesi di ulteriori sviluppi dell’iter parlamentare del disegno di legge, appare altresì significativo segnalare come il Senato si sia nel frattempo attivato per razionalizzare la cooperazione con le Assemblee elettive delle Regioni e delle Province autonome al fine della redazione dei pareri da rendere all’Unione europea nell’ambito del dialogo politico o riguardo al profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Come è noto, l’art. 6 del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona attribuisce ai Parlamenti nazionali il compito di consultare all’occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi ai fini dell’espressione del parere motivato sul principio di sussidiarietà.
La legge n. 234 del 2012 si è limitata a dettare agli artt. 8, 9, 24 e 25 norme assai scarne in materia, demandando l’art. 8 a sua volta ai regolamenti parlamentari il compito di disciplinare le modalità della consultazione (cfr. A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Parte I - Prime riflessioni sul ruolo delle Camere, in Federalismi.it, n. 2/2013, p. 43e G. Rivosecchi, La partecipazione dell’Italia alla formazione e attuazione della normativa europea, in Giorn. dir. amm., 2013, p. 468; in senso critico P. Caretti, La legge n. 234/2012 che disciplina la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea: un traguardo o ancora una tappa intermedia?,in Le Regioni, 2012, p. 840). Tuttavia nel progetto di riforma del regolamento della Camera (c.d. riforma Boldrini) non compare alcuna disciplina attuativa per regolamentare i raccordi della Camera con le Assemblee legislative regionali (cfr. N. Lupo, I Parlamenti nazionali nell’Unione europea e il principio di sussidiarietà: qualche suggestione per la Camera dei deputati, in Amministrazione in cammino, 29 gennaio 2014, pp. 6 e 10).
La risoluzione della 14ͣ Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, congiuntamente alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Provincie autonome, propone ora, se pur «in via sperimentale», alcuni strumenti per l’attuazione di tali profili al Senato (cfr. infra la relativa scheda).