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AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (3/2015)

In data 15 luglio 2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33[1].

Il regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione da parte dell’Autorità delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni di cui all’art. 47, primo e secondo comma, d.lgs. 33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera n. 10 del 21 gennaio 2015. I riferimenti normativi appena citati sanzionano due ipotesi.

  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi a cui dà diritto l’assunzione della carica. Il responsabile della mancata comunicazione prescritta dall’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 può essere colpito da una sanzione pecuniaria il cui ammontare può variare da 500 a 10.000 euro; il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessato.
  2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, secondo comma, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non abbiano comunicato ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Le sanzioni appena ricordate sono irrogate dall’Autorità ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L’ufficio competente dell’istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa sulla trasparenza, rilevi, d’ufficio o su segnalazione, la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni e dei dati prescritti dalla legge, chiede al responsabile della trasparenza dell’amministrazione interessata di attestare all’Autorità, entro quindici giorni, il nominativo del responsabile della violazione, ossia il soggetto che in base alle previsioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, od altro atto organizzativo interno, è responsabile dell’omessa pubblicazione. Nella richiesta è specificato che in mancanza di attestazione di detto nominativo, si presume la responsabilità del soggetto che si occupa della trasparenza, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.lgs 33/2013. Qualora la omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 47, secondo comma, secondo periodo, dipenda dalla mancata comunicazione degli stessi da parte degli amministratori societari, il responsabile della trasparenza è tenuto altresì ad attestare i nominativi degli amministratori societari inadempienti. Resta ferma la possibilità per l’ufficio chiamato a svolgere l’istruttoria di disporre l’archiviazione del procedimento, informando il Consiglio della scelta, attraverso una notizia riassuntiva trimestrale: ciò può avvenire soltanto in presenza di segnalazioni palesemente infondate o prive degli elementi essenziali. In caso di avvio del procedimento sanzionatorio, invece, si applicheranno gli artt. 8 e seguenti della delibera oggetto di commento.

Oltre ai riferimenti normativi sin qui ricordati, è interessante notare che l’Autorità richiama nella premessa del regolamento anche l’art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in base al quale la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Tale norma, come osserva giustamente l’Autorità, indubbiamente costituisce una ulteriore base giuridica del potere regolamentare esercitato con la delibera in oggetto.



[1] Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 ed è reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità a questo indirizzo.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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