Nei mesi marzo-luglio 2015 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato 14 leggi provinciali, fra le quali si segnalano in particolare:
Legge provinciale 6 marzo 2015, n. 4
Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno
La legge provinciale 6 marzo 2015, n. 4 (B.U. 10 marzo 2015), ha modificato l'articolo 16 della Legge provinciale n. 14/2014, prevedendo per l'anno 2015 la riduzione a zero dell'aliquota per i titolari di reddito da pensione con reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef non superiore a 15.000 euro. Per tutti gli altri soggetti rimane invariata l'aliquota sull'intero imponibile, essendo stata eliminata l’aliquota dello 0,5% che si applicava sui redditi al di sotto dei 15.000 euro.
La Legge è entrata in vigore il 25 marzo 2015.
Link: http://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_26431.pdf?zid=58680de6-793a-4427-9f3f-19747504f27b
Legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7
Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015
L’obiettivo della legge che definisce il nuovo ordinamento della dirigenza provinciale e delle strutture organizzative della Provincia è quello di rendere più efficiente il sistema pubblico provinciale attraverso la rimodulazione dell'articolazione organizzativa e il riordino della dirigenza, l’individuazione di più appropriate modalità di reclutamento e conferimento degli incarichi dirigenziali, per favorire maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei dirigenti nel governo dell'autonomia.
La legge di riforma della pubblica amministrazione provinciale introduce alcuni profili innovativi relativi:
- alle modalità di accesso alle cariche dirigenziali;
- alla valorizzazione dei giovani;
- alla cessazione degli incarichi a vita;
- alla mobilità interna ed esterna;
- alla formazione obbligatoria e valutazione dei dirigenti.
Quanto ai numeri della dirigenza la riforma stabilisce che non devono essere superiori al 2,4% della dotazione di personale in servizio al 31.12.2014.
Link: http://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_26622.pdf?zid=58680de6-793a-4427-9f3f-19747504f27b
Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, tra le pronunce della Corte costituzionale, si segnala:
Sentenza n. 125, depositata il 1 luglio 2015
La Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalla Provincia autonoma di Trento contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri con ricorso n. 156/2012 (G.U. 10.04.2013), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito dalla legge n. 135 del 2012 nella parte in cui si applica alle province autonome di Bolzano e di Trento.
L’impugnativa riguardava alcune misure di contenimento della spesa sanitaria che avrebbero violato le competenze provinciali.
La diminuzione del numero dei posti letto fruibili rientra nelle materie della "tutela della salute" e del "coordinamento della finanza pubblica", ascrivibili a titoli di competenza legislativa concorrente. Secondo la Corte le norme statali non si articolano in enunciati generali riconducibili alla categoria dei principi, ma pongono in essere una disciplina di dettaglio. Poiché le Province autonome “provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato […]" (art. 34 l.n. 724 del 1994), quest’ultimo non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta dalle Province.
La disciplina impugnata non può inoltre in alcun modo essere ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
Link: http://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/cost_26990.pdf?zid=50f47103-b671-41e5-8d06-4a3d74844c3d