Nei mesi luglio-ottobre 2015 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato 4 leggi provinciali, fra le quali si segnalano in particolare:
Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15
Legge provinciale per il governo del territorio
Con questa legge la Provincia autonoma di Trento ha dettato disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio provinciale, definendo, in particolare, gli strumenti di pianificazione territoriale e i piani attuativi; la disciplina della tutela e della valorizzazione del paesaggio, con l'indicazione delle specifiche competenze di Provincia, comunità e comuni e con l'individuazione degli strumenti volti a garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale; la disciplina in materia di edilizia.
Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13
Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco
Con questa legge la Provincia intende limitare la diffusione del gioco e promuovere la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco e la cura della dipendenza patologica da gioco, anche se lecito. La Provincia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le forze armate e di polizia, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e associazioni di categoria, promuove
a) azioni di sensibilizzazione e prevenzione, indirizzate prioritariamente alle fasce sociali a rischio, volte ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sul fenomeno, a favorire un approccio responsabile al gioco e a informare della presenza dei servizi di assistenza pubblica e del privato sociale;
b) iniziative di formazione finalizzate alla prevenzione della dipendenza da gioco e al riconoscimento delle situazioni di rischio.
La legge vieta:
a) la collocazione degli apparecchi da gioco a una distanza inferiore a trecento metri da istituti scolastici o formativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali, circoli pensionati, luoghi di culto;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari concernenti l'apertura o l'attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco.
Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione della legge.