Archivio rubriche 2015

Autodichia degli organi costituzionali: ammissibili i conflitti sollevati nei confronti del Senato e della Presidenza della Repubblica (n. 3/2015)

Ordinanze nn. 137 e 138/2015 – giudizi sull'ammissibilità di ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 7/7/2015; Pubblicazione in G.U. 15/7/2015, n. 28

Motivo della segnalazione

Con le ordinanze nn. 137 e 138/2015 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibili due ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dalle sezioni unite civili dalla Corte di cassazione nei confronti, rispettivamente, del Senato della Repubblica e del Presidente della Repubblica. Oggetto del conflitto sono perciò le disposizioni del t.u. delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato – nella parte in cui precludono l'accesso dei dipendenti del Senato alla tutela giurisdizionale in riferimento alle controversie di lavoro insorte con l'Amministrazione stessa – e il decreto presidenziale 26 luglio 1996, n. 81, successivamente integrato e modificato, nella parte in cui preclude l'accesso dei dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica alla tutela giurisdizionale in riferimento, ancora, alle controversie di lavoro insorte con l'amministrazione di appartenenza.

Entrambi i ricorsi costituiscono, in qualche modo, una conseguenza della sentenza n. 120/2014 (per cui v. https://www.osservatoriosullefonti.it/archivio-rubriche-2014/giurisprudenza-costituzionale/1072-sentenza-n-1202014-giudizio-di-legittimita-costituzionale-in-via-incidentale). In quella decisione il giudice delle leggi, dopo aver ribadito che "le vicende e i rapporti che ineriscono alle funzioni primarie delle Camere sicuramente ricadono nella competenza dei regolamenti e l'interpretazione delle relative norme regolamentari e sub-regolamentari non può che essere affidata in via esclusiva alle Camere stesse", aveva però aggiunto: "Se altrettanto valga per i rapporti di lavoro dei dipendenti e per i rapporti con i terzi, è questione controversa, che, in linea di principio, può dar luogo ad un conflitto fra i poteri; infatti, anche norme non sindacabili potrebbero essere fonti di atti lesivi di diritti costituzionalmente inviolabili e, d'altra parte, deve ritenersi sempre soggetto a verifica il fondamento costituzionale di un potere decisorio che limiti quello conferito dalla Costituzione ad altre autorità" (paragrafi 4.3 e 4.4 del Considerato in diritto).

Per quanto riguarda il ricorso proposto nei confronti del Senato, la Corte di cassazione osserva lamenta un'"invasione del potere giurisdizionale, nella forma della menomazione o della turbativa", di duplice segno. Su un piano generale, sarebbero lesi il principio di uguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale. Su un piano più specifico e in via subordinata, invece, se anche si ammettesse la configurazione degli organi di giustizia interna del Senato alla stregua di giudici speciali, nondimeno sarebbe precluso l'accesso al sindacato di legittimità nella forma del ricorso straordinario (art. 111, settimo comma, Cost., e art. 360, quarto comma, c.p.c.). Alla luce dell'art. 102, secondo comma, Cost. – letto congiuntamente alla VI disposizione transitoria – anche la configurazione della Commissione contenziosa e del Consiglio di garanzia istituiti presso il Senato alla stregua di giudici speciali si porrebbe in contrasto con la Carta. Ad avviso della Corte di cassazione, insomma, l'autonomia del Senato, "che certamente ha una posizione guarentigiata in ragione della centralità e della primazia del Parlamento", non può portare a una totale compressione del diritto del personale dipendente alla tutela giurisdizionale.

Con riferimento ai decreti presidenziali, la Corte di cassazione muove dalla constatazione che la fonte diretta dell'autodichia della Presidenza della Repubblica non sia assimilabile tout court ai regolamenti parlamentari; sussisterebbe però un'analogia relativamente all'accesso al controllo di costituzionalità, impossibile nelle forme del giudizio incidentale ma non in quelle del conflitto di attribuzione. Il Collegio giudicante di primo grado e il Collegio di appello, giudici delle controversie dei dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, si esporrebbero perciò alle medesime censure formulate nel ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei confronti del Senato.

In entrambi i casi, dunque, la Corte di cassazione ritiene tali atti, espressione dell'autonomia del Senato e della Presidenza della Repubblica, lesivi della propria sfera di attribuzioni garantita dalla Costituzione, lamentando violazioni del diritto alla tutela giurisdizionale, dei precetti costituzionali relativi alle giurisdizioni speciali e del diritto al ricorso in cassazione per violazione di legge.

Per ambedue i ricorsi la Corte costituzionale ha rilevato la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'instaurazione di un giudizio per conflitto di attribuzioni.

Osservatorio sulle fonti

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