1. Nel periodo esaminato (1° luglio-31 ottobre 2015) si segnala in primo luogo come il 13 ottobre 2015 il Senato abbia approvato con modificazioni, in sede di prima deliberazione, il disegno di legge di revisione della Costituzione, già approvato dal Senato stesso l’8 agosto 2014 e modificato dalla Camera il 10 marzo 2015, volto al superamento del bicameralismo paritario.
Per quanto più interessa in questa sede, il disegno di legge di revisione costituzionale contiene alcuni specifici (ed innovativi) riferimenti all’Unione europea che sono compiutamente illustrati infra nella relativa scheda. Ci si limita qui a segnalare che, rispetto al testo approvato dalla Camera nel marzo 2015, il Senato ha introdotto due modificazioni.
In primo luogo, è stata formalmente modificata la formula relativa al concorso del Senato alle funzioni di raccordo con l’Unione europea, essendo stato parallelamente trasformato in un’“esclusiva” del Senato l’esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Dalla formula «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre […] all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l’Unione europea», si è dunque passati alla formula «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre […] all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea».
In secondo luogo, è stata attribuita una nuova funzione in capo al Senato: quella di «verifica[re] l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori».
2. Merita inoltre di essere segnalato come nel periodo in esame sia emersa una significativa divergenza di opinioni tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica in ordine alla proposta avanzata dallo European Union Committee della House of Lords di attivare per la prima volta una c.d. green card dei Parlamenti nazionali sul tema del food waste (cioè dello “spreco alimentare”).
Come si è segnalato nello scorso numero di questa Rubrica, la c.d. green card costituisce un meccanismo informale con cui un gruppo di Parlamenti nazionali può proporre alle Istituzioni europee di avviare politiche o intraprendere iniziative legislative (cfr. C. Fasone-D. Fromage, From veto players to ‘agenda-setters’? National parliaments and the EU Commission’s agenda-setting, in corso di pubblicazione in C. Fasone-D. Fromage-Z. Lefkofridi (eds.), Parliaments and parliamentary elections in Europe, EUI RSCAS Working paper, 2015 e N. Lupo, L’iniziativa legislativa nella forma di governo dell’Unione europea ed il ruolo dei Parlamenti nazionali, in Il Filangieri. Quaderno 2014 – Unione europea e principi democratici, Napoli, Jovene, 2015, p. 17 ss.).
L’introduzione in via generale di tale strumento nel sistema UE era stato proposto dallo European Union Committee della House of Lords nel 9th Report of Session 2013-14 intitolato The Role of National Parliaments in the European Union e fatto proprio dalla COSAC di Riga del giugno 2015, come si legge nelle Conclusioni della Conferenza. Nella Conferenza dei Presidenti COSAC di Lussemburgo del 12-13 luglio 2015 si è peraltro decisa la costituzione di un apposito gruppo di lavoro per elaborare proposte sull’eventuale introduzione in via generale dell’istituto della c.d. green card.
La specifica proposta di attivare per la prima volta la c.d. green card sul tema del food waste era stata invece inoltrata dal citato Committee della House of Lords a tutti i Parlamenti nazionali e, come si era dato conto nella relativa scheda nello scorso numero di questa Rubrica, la 14ª Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato ha deliberato di aderirvi nella seduta del 6 maggio 2015. La XIV Commissione della Camera dei deputati non ha tuttavia condiviso tale scelta del Senato ed ha deciso di non aderire alla proposta della House of Lords (cfr. infra la relativa scheda).