A.S., Doc. XVIII, n. 156, 5 ottobre 2016
Motivi della segnalazione
La 1a Commissione Affari costituzioni del Senato, nell’esaminare la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM (2016) 270 def.), ha espresso parere motivato contrario sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (in conformità peraltro con quanto rilevato dalla 14ª Commissione).
Si tratta peraltro di una proposta che il Governo ha segnalato tra gli atti dell’Unione europea di particolare interesse nazionale nella relazione trasmessa alle Camere il 25 luglio 2016 (ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. n. 234/12), fornendo il Governo stesso in tale sede una valutazione complessivamente negativa della proposta, dato che essa non contribuirebbe a un’equa ripartizione dei migranti tra gli Stati membri.
La 1a Commissione riconosce che «gli obiettivi della proposta, di ottenere un’equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, soprattutto nei momenti di crisi, e di frenare i movimenti secondari dei cittadini di Paesi terzi tra gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente». Tuttavia rileva come «le misure e i meccanismi previsti non corrispondono all’esigenza di affrontare l’attuale fenomeno migratorio epocale come Europa nel suo insieme e gli effetti complessivi delle modifiche proposte non si pongono nella direzione del raggiungimento dei due predetti obiettivi».
In particolare la 1a Commissione esprime rilievi in tal senso riguardo: i) all’introduzione dell’obbligo di un esame preliminare, prima dell’avvio del c.d. procedimento di Dublino, concernente l’ammissibilità della domanda, in caso di provenienza del richiedente da un Paese terzo sicuro o di un Paese di primo asilo (art. 3): tale meccanismo, secondo la 1aCommissione, comporterebbe infatti un considerevole aumento del numero delle domande da esaminare da parte di un Paese di primo ingresso come l’Italia nonché l’aumento dei casi in cui l’Italia diventerebbe competente; ii) alla determinazione, nel caso di domanda da parte di minore privo di familiari, della competenza in capo allo Stato membro in cui il minore ha presentato per la prima volta domanda (art. 10, paragrafo 5): parrebbe infatti maggiormente rispondente agli interessi del minore, si rileva nel parere, che la competenza si radichi in capo allo Stato membro nel quale il minore si trova al momento della presentazione della domanda; iii) alla soppressione della clausola di cessazione dopo dodici mesi della competenza dello Stato membro di primo ingresso illegale, della norma che determina lo Stato competente in base a soggiorno irregolare continuativo di almeno cinque mesi e della norma che prevede la cessazione della competenza dello Stato membro in caso di allontanamento volontario dello straniero dal territorio degli Stati membri per un certo tempo (art. 15): la cancellazione di tali norme, sottolinea la 1a Commissione, produrrebbe un rafforzamento del criterio del primo ingresso e si porrebbe in antitesi rispetto agli obiettivi prefigurati dalla proposta; iv) alla eccessiva soglia per far scattare il meccanismo di ricollocazione dei richiedenti tra Stati membri ed alla possibilità di surrogare la partecipazione a tale meccanismo con un contributo finanziario (art. 34): ciò condurrebbe, si rileva nel parere, a depotenziare l’obiettivo di un’equa distribuzione dei richiedenti nel territorio degli Stati membri.