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Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (1/2017)

La provvisoria regolamentazione, da parte della CGSSE, dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del “servizio taxi”

Nel mede si febbraio 2017, in diverse, importanti città italiane (tra le quali, in particolare Roma, Milano, Firenze, Torino), si sono verificati scioperi c.d. “ad oltranza” – cioè protratti per più giorni consecutivi – degli esercenti il “servizio taxi”, il quale rappresenta un tipico “servizio pubblico essenziale”.

È evidente, quindi, che tali astensioni collettive siano disciplinate dalla L. 12 giugno 1990, n. 146, e concretino una fattispecie di sciopero d'indubbia competenza della “Commissione di garanzia dell'attuazione della legge” (d'ora in poi, “Commissione di garanzia”, “Autorità” o, semplicemente, “CGSSE”), ivi istituita, ex art. 12.

Seppure ciò non interessi, particolarmente, in questa sede, “[m]otivo della mobilitazione” – scriveva, ad esempio il Corriere della sera on-line, del 21 febbraio – “è l’emendamento al decreto Milleproroghe che ha fatto slittare di un anno l’entrata in vigore di norme molto rigide per combattere il fenomeno dell’abusivismo e dare criteri più severi alle auto con noleggio conducente”.

Per quanto, invece, ci interessa, l'art. 2-bis L. n. 146/1990, cit (introdotto dall'art. 2, c. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83) prevede – con norma generale – che “[l]'astensione collettiva dalle prestazione, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria […] è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili”; “[a] tal fine – continua l'articolo – la Commissione di garanzia […] promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al c. 2 dell'art 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'art. 13, c. 1, lett. a), delibera la provvisoria regolamentazione”: il corsivo è, ovviamente, mio.

Quest'ultimo caso – la provvisoria regolamentazione – è, precisamente, quello del servizio taxi.

In assenza di un idoneo accordo, infatti, l'Autorità ha adottato, con deliberazione 02/11, del 24 gennaio 2002 (pubbl. in G.U. 5 marzo 2002, n. 54), il “Regolamento provvisorio delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2-bis, c. 2, L. n. 146/1990, come mod. dalla L. n. 83/2000, nel settore del servizio taxi” (d'ora in poi, “Reg. prov.”).

Interessa, in questa sede, svolgere le due, brevi considerazioni che seguono.

In primo luogo, non vi è dubbio, che l'art. 3 Reg. prov. (rubricato “Fasce orarie, intervalli e modalità”) preveda – c. 5 –, che “[l]a prima astensione non può superare le 24 ore”, e – c. 6 – che “[l]e eventuali astensioni relative alla medesima vertenza, successive alla prima, non possono superare la durata complessiva di 48 ore”, rendendo, conseguentemente, illegittime le astensioni protratte per più di due giorni consecutive – come, appunto, nel caso in esame.

In secondo luogo, ci si potrebbe, però, chiedere, se la regolamentazione de qua soddisfi la previsione dell'art. 2-bis, cit., che prevede tale disciplina come “provvisoria”.

Ora, pare indubbio che il regolamento di cui sopra intervenga sulla base di un'adeguata normativa legislativa, che conferisce alla CGSSE il potere di disciplinare con regolamento – “sentite le parti interessate”, nelle “forme previste dall'art. 13, c. 1, lett. a” –, la fattispecie dello sciopero nel settore del servizio taxi. Anche ai sensi dell'art. 2, c. 1, L. n. 83/2000, cit., infatti, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, qualora i “codici di autoregolamentazione” non fossero già stati adottati, la Commissione di garanzia avrebbe dovuto deliberare la provvisoria regolamentazione.

Si potrebbe, però, in ipotesi, dubitare che ad un regolamento, espressamente definito dalla legge “provvisorio”, possa non seguire per più di decennio una successiva e definitiva disciplina: il Reg. prov. cit. è, infatti, addirittura del 2002.

Ciononostante, il termine “provvisorio”, di cui all'art. 2-bis, cit., non ha, apparentemente, il significato di permettere all'Autorità la disciplina soltanto “temporanea”, ossia sino a una scadenza determinata, e fino all'adozione dei codici de quibus: non è, infatti, previsto alcun termine ex lege, né si ravvisano altri elementi normativi in tal senso, nella L. n. 146/1990.

La disciplina della Commissione garante è, quindi, “provvisoria” nel senso di (dover) essere prevista in via “suppletiva”, dall'Autorità, in mancanza dei codici di autoregolamentazione, ovvero in presenza della loro ritenuta inidoneità a rappresentare la disciplina delle astensioni collettive dalle prestazioni, nel settore, come sembra, chiaramente, disporre la seconda parte dell'articolo: “[s]e tali codici mancano o non sono valutati idonei”: mio il corsivo.

Link: http://www.cgsse.it/web/guest/regolamentazioni

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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