TAR LOMBARDIA, Milano, 29 dicembre 2016, n. 2482
Le disposizioni sulla partecipazione di cui all'art. 7 e ss., l. n. 241 del 1990 - in materia di ordinanze contingibili e urgenti - possono essere derogate, in quanto incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo che si sarebbe aggravata con il trascorrere del tempo. La comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco non può che essere di pregiudizio per l'urgenza di provvedere.