TAR TOSCANA, Firenze, 16 gennaio 2017, n. 38
Nella gerarchia delle fonti regolanti la disciplina di pianificazione del territorio non può porsi in dubbio la prevalenza del Piano strutturale sul Regolamento urbanistico essendo il primo lo strumento di indirizzo programmatico che detta le linee generali e i principi ispiratori della pianificazione urbanistica comunale con una durata tendenzialmente indeterminata (T.A.R. Toscana, sez. I, 27 giugno 2016 n. 1090). Tanto alla luce del fatto che il Piano strutturale è uno degli strumenti della pianificazione territoriale (art. 9 l. reg. n. 1/2005), mentre il Regolamento urbanistico è qualificato come atto di “governo del territorio” alla stregua dei piani complessi di intervento e dei piani attuativi (art. 10 l. reg. citata).
Ne segue che, una volta che, in sede di riesame, il Comune constati che le previsioni del RU non sono conformi a quelle dettate dal PS, risulta doveroso l’intervento in autotutela volto ad annullare eventuali assensi a piani attuativi redatti nell’erroneo presupposto di tale conformità, restando la tutela dell’affidamento del privato assegnata a strumenti differenti che non sono in discussione.