CASS. CIV., sez. un., 05 dicembre 2016, n. 24740
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui tale giurisdizione è stata esercitata.
Pertanto, con riguardo all'interpretazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme di un regolamento comunale, non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera della potestà amministrativa del Comune, né altra questione di giurisdizione denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tenuto conto che quel regolamento integra un atto di normazione secondaria e che gli eventuali errori nell'interpretare le sue disposizioni non investono la sussistenza ed i limiti esterni del potere giurisdizionale di detto giudice amministrativo, ma la legittimità dell'esercizio del potere medesimo nel caso concreto.
Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della sentenza con la quale il Consiglio di Stato aveva qualificato come regolamento un Protocollo di Intesa stipulato tra il Comune di Roma ed i gestori dei concessionari di telefonia mobile per disciplinare la collocazione degli impianti nel territorio comunale.