TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 19 gennaio 2017, n. 24
La sentenza dichiara inammissibile il ricorso principale proposto avverso il Regolamento comunale per la telefonia mobile del Comune di Udine, per carenza di interesse, in quanto diretto a contestare la legittimità di un atto regolamentare non immediatamente lesivo.
È nota e pacifica in giurisprudenza la distinzione «tra regolamenti cd. volizioni preliminari, che, caratterizzati da requisiti di generalità e astrattezza, contengono previsioni normative astratte e programmatiche che non si traducono in una immediata incisione della sfera giuridica del destinatario e i regolamenti c.d. volizioni-azioni, che contengono, almeno in parte, previsioni destinate alla immediata applicazione, come tali capaci di produrre un immediato effetto lesivo della sfera giuridica del destinatario» (così, T.A.R. Toscana, Sez. I^, sentenza n. 1194/2015).
Ora, come il Tribunale aveva già avuto modo di affermare (con sentenza n. 644/2014), il Regolamento del Comune di Udine in esame è ascrivibile alla prima categoria di regolamenti, e come tale è impugnabile esclusivamente unitamente all’atto applicativo.