TAR PIEMONTE, Torino, 7 marzo 2017, n. 309
La previa comunicazione dell'ordinanza contingibile e urgente al Prefetto si configura quale mero atto organizzativo volto a consentire a quest'ultimo di esercitare le sue competenze di secondo grado; il mancato adempimento di tale incombenza non condiziona la validità e l'efficacia del provvedimento contingibile e urgente.