TAR LOMBARDIA, Milano, 20 febbraio 2017, n. 425
Prima dell'adozione del d.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, nell'ambito della propria competenza legislativa, la Regione Lombardia ha stabilito il criterio della rilevanza dell'ISEE personale e non di quello familiare per l'accesso alle unità di offerte residenziali o semiresidenziali dei disabili gravi.
Pertanto, non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale in quanto nel sistema dell'art. 117 Cost., la ripartizione delle competenze legislative, con l'inerente figura della "competenza concorrente", riguarda esclusivamente lo Stato e le Regioni e non gli enti locali; pertanto, alla luce della normativa regionale richiamata il TAR conclude per l’illegittimità del regolamento comunale adottato in data 20 dicembre 2012 nella parte in cui, sostanzialmente, recupera per le prestazioni assistenziali la rilevanza dell'ISEE familiare ai fini della compartecipazione al costo della retta di degenza.