Sentenza n. 182/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 182/2017 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151. La disposizione impugnata disciplina la procedura per la modifica o l’integrazione del “Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”, adottato con d.P.C.m. del 14 marzo 2014 in attuazione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 61/2013, escludendo il coinvolgimento della Regione interessata. Per l’approvazione del Piano, invece, il legislatore del 2013 aveva previsto l’acquisizione del parere, ancorché non vincolante, della Regione.
Ad avviso della ricorrente, questa scelta determinerebbe la violazione degli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo Cost., oltre che del principio di leale collaborazione: in particolare, sarebbero lesi la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, la competenza regionale in materia di attività produttiva e il principio di sussidiarietà. Si produrrebbe inoltre un’irragionevole discriminazione fra il Piano concernente lo stabilimento ILVA di Taranto e la procedura prevista all’art. 1, comma 7, del d.l. n. 61/2013 per tutti gli altri Piani. Ricostruendo il quadro normativo di riferimento, la Corte osserva che gli interventi legislativi riguardanti l’ILVA sono accomunati da una medesima ratio, consistente nel perseguimento di un bilanciamento fra l’interesse nazionale alla prosecuzione dell’attività di uno stabilimento industriale di natura strategica, il mantenimento dei livelli occupazioni e l’interesse a che l’attività produttiva prosegua nel rispetto dell’ambiente circostante e della salute degli individui. Scopo della disposizione censurata è l’accelerazione del trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. A dispetto di questa finalità prevalente, l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 98/2016 si preoccupa di predisporre diversi strumenti di coinvolgimento della Regione interessata, nel rispetto del principio di leale collaborazione: la nuova procedura d’individuazione dell’aggiudicatario prevede che la valutazione delle richieste di modifica o integrazione al Piano sia affidata a un comitato di esperti, che può avvalersi delle “altre amministrazioni interessate”; la domanda di autorizzazione presentata dall’aggiudicatario è resa disponibile sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell’acquisizione di eventuali osservazioni, presentate, all’occorrenza, dalla stessa Regione; le modifiche e le integrazioni devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano del 2014, che era stato adottato previa acquisizione del parere della Regione; presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un coordinamento fra la Regione Puglia, i Ministeri competenti e i Comuni interessati, incaricato di facilitare lo scambio d’informazioni in relazione all’attuazione del Piano. Per quanto riguarda la discriminazione – denunciata come irragionevole – fra il Piano ILVA e altri Piani analoghi, la Corte muove dalla premessa per cui le leggi-provvedimento, di per sé, non sono incompatibili con l’assetto costituzionale. In questo caso, la diversità di trattamento non appare irragionevolmente contraddittoria né costituzionalmente illegittima in considerazione della “natura di azienda di interesse strategico nazionale” dell’ILVA, delle “ricadute” delle vicende che hanno riguardato lo stabilimento di Taranto “sul piano occupazionale, ambientale, sanitario ed economico” e della “necessità di perfezionare le procedure di trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria”; “tutti elementi che denotano la necessità di intervenire urgentemente in questioni di pubblica utilità, con misure ad hoc”.