A.S., Doc. XVIII, n. 185, 1° marzo 2017
Motivi della segnalazione
La 9a Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, nell’esaminare la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM (2016) 750 def.), ha espresso parere motivato contrario sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
L’obiettivo espresso del regolamento è la rifusione del vigente regolamento (CE) n. 110/2008 in materia, al fine di rendere le procedure per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose più omogenee con le procedure di gestione delle DOP, IGP e STG previste dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La proposta di regolamento conferisce peraltro ampi poteri di delega e competenze di esecuzione alla Commissione europea.
Tuttavia la 9a Commissione (in conformità con il parere reso dalla 14a Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato e con la relazione del Governo di cui all’art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012) ritiene che le disposizioni contenute nella proposta, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introducano elementi innovativi nel quadro normativo disciplinante la tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Novità che andrebbero ben oltre il mero allineamento della legislazione vigente.
Inoltre, a detta della 9a Commissione, la proposta stabilirebbe deleghe di potere alla Commissione europea configurate in un modo tale da collocarle oltre i limiti stabiliti dall’articolo 290 del TFUE, secondo cui «gli elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere». Da qui il parere motivato negativo in relazione al rispetto del principio di proporzionalità nonché, dato che siffatti elementi innovativi inciderebbero in modo restrittivo sulle competenze dello Stato membro interessato, del principio di sussidiarietà.