C.G.A. SICILIA, sez. giurisd., 24 ottobre 2018, n. 574
L'ordinanza impugnata, n. 18 del 2012, è stata adottata dal Sindaco del Comune di Patti ai sensi dell'art. 69 1.r. n. 16/1963, recante l'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, nonché ai sensi degli artt. 381. n. 142/1990 e 54 d.lgs. n. 267/2000, così come recepiti nella Regione Siciliana, i quali, anche se con espressioni in parte modificate, riconoscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Il provvedimento qui impugnato si fonda su una doppia motivazione, l'esistenza di un uso pubblico e la necessità di usare la strada come via di fuga, se anche non fosse provato il primo presupposto, il secondo sarebbe da solo sufficiente a fondare l'atto.
L'atto impugnato ha tutti i connotati della ordinanza contingibile e urgente, essendo stata adottata dal Sindaco, tempestivamente, a seguito della relazione del responsabile dell'Ufficio della Protezione Civile, sollecitata dalle denunce di numerosi cittadini oltre che di alcuni proprietari di villette confinanti, che si erano visti preclusi il passaggio, e dunque l'uso pubblico, di quella strada, con conseguente preclusione di una possibile via di fuga in caso di eventi calamitosi.
Il presupposto per l'adozione di un ordinanza contingibile e urgente è costituito dal pericolo di un danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica (di qui l'urgenza di provvedere) alla quale, proprio per il suo carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi ordinari apprestati dall'ordinamento (di qui la contingibilità dell'urgenza), sì da essere richiesti interventi immediati e indilazionabili da parte dell'autorità amministrativa, che si sostanziano nell'imposizione di obblighi temporanei di "fare o di non fare" a carico del cittadino.
Resta fermo che, cessata la situazione di emergenza posta a fondamento dell'ordinanza contingibile e urgente, la questione della sussistenza o meno di una servitù di uso pubblico e del suo modo di acquisto dovrà essere acclarata - in difetto di accordo tra le parti - nella competente sede del giudizio civile.