T.A.R. PUGLIA, Lecce, 31 luglio 2018, n. 1230
La società ricorrente, autorizzata all'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori di attraversamento sotterraneo per la realizzazione di una linea elettrica di media tensione (necessaria per la connessione di impianti fotovoltaici) aveva impugnato il regolamento Cosap e l'atto di determinazione del nuovo canone della Provincia di Brindisi.
Il TAR evidenzia che il regolamento comunale impugnato ha indubbiamente un contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone.
Secondo costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, soltanto con il successivo atto applicativo si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere, attualizzandosi la lesione e, soprattutto, differenziandosi l'interesse del singolo concessionario rispetto a quello di tutti gli altri concessionari che, rispetto all'annullamento della previsione normativa generale e astratta, si trovano nella medesima posizione indifferenziata.