CONS. STATO, sez. V, 11 marzo 2019, n.1614
L'art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha introdotto nell'ordinamento tributario l'imposta di soggiorno, disponendo, al primo comma, che “i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio”.
Per l'individuazione dei comuni legittimati ad istituire l'imposta di soggiorno, che non sono capoluoghi di provincia, vi è rinvio, dunque, ad "elenchi regionali" di località turistiche o città d'arte.
L'art. 4 d.lgs. 23/2011 prefigura una selezione, da effettuare a livello regionale, dei comuni che, connotati da attrattività turistica, possono istituire l'imposta di soggiorno; la ragione è che, ai sensi dell'art. 117 Cost., la materia del turismo appartiene alla competenza residuale delle Regioni (cfr. Corte cost. 15 aprile 2008, n. 102), ad esse spetta, pertanto, la valutazione sull'impatto che l'istituzione dell'imposta di soggiorno può avere sulle politiche del turismo.
L'art. 4, al comma 3, prevede, poi, che i Comuni possano con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, "disporre le ulteriori modalità applicative del tributo, nonché (di) prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo".
La spazio riservato al regolamento comunale nella disciplina dell'imposta di soggiorno è dunque ben definito dal legislatore con norma che assume carattere speciale rispetto alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 23 del 2011, che, per tutti i tributi comunali previsti dal decreto legislativo, consente ai comuni di adottare regolamenti nei limiti definiti dalla legge statale delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi di imposta e dell'aliquota massima.
D'altra parte, la riserva di regolamento comunale presuppone che il comune abbia facoltà di istituire l'imposta di soggiorno non può essere esso stesso titolo legittimante all'imposizione.
Resta da aggiungere che il sistema d'imposizione delineato nei precedenti paragrafi non si pone in contrasto con il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., ma anzi è un caso esemplare di piena attuazione dello stesso.
La legge statale (il più volte citato d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), nell'esercizio di una competenza legislativa esclusiva, definisce la fattispecie imponibile e i soggetti passivi d'imposta e rimette alla Regione l'individuazione dei soggetti legittimati all'imposizione per essere, quest'ultimo, il livello di governo adeguato e proporzionato (art. 118, comma 1, Cost.) a valutare l'impatto sui flussi turistici dell'imposizione tributaria; ai Comuni, quali enti più vicini ai destinatari dell'imposta, infine, è demandata la decisione finale sulla sua attivazione, oltre che la predeterminazione degli elementi speciali della fattispecie imponibile e i casi di esenzione a mezzo regolamento.