Con il primo motivo di gravame la società appellante deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nel caso di specie non si potesse parlare di tardività dell'impugnazione dell'atto presupposto (la delibera comune di Roma n. 18 del 2016), essendo stato tempestivamente impugnato l'atto attuativo senza il quale nessun rilievo poteva avere la previsione generale ed astratta (recata dal regolamento) dell'obbligo di pagare "una somma". L'appellante richiamava, a fondamento di tale censura, un precedente della Sezione con il quale veniva fatta applicazione del consolidato principio per cui, in linea generale e di principio, rispetto agli atti di contenuto normativo è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere.
Tale regola si fonda sulla natura generale ed astratta delle previsioni normative, che ordinariamente non consente di determinare con certezza - fin dal momento della loro pubblicazione - i singoli destinatari delle stesse, per tali portatori di un interesse qualificato e differenziato all'impugnazione (nel caso si tratti di disposizioni a contenuto sfavorevole).
Difatti, la lesione che radica l'interesse - e, dunque, l'onere ad una tempestiva impugnazione - deve essere attuale e non può discendere da un pregiudizio futuro ed eventuale.
Nel caso di specie, invece, la specificità della previsione regolamentare di cui si tratta non lasciava margini di incertezza, sin dal momento della sua formale adozione, circa la natura sfavorevole della misura impositiva ivi prevista ed i soggetti destinatari della stessa, disponendosi l'obbligo, per gli autobus di linea (c.d. linee granturismo), di pagare "un canone" prima non previsto per l'accesso e la circolazione nella ZTL di Roma Capitale.
Non era dunque rilevante, ad integrare una lesione concreta ed attuale della sfera soggettiva dei proprietari degli autobus di linea granturismo, attendere la successiva fissazione dei criteri per determinare l'ammontare del suddetto canone - a quel punto comunque dovuto, anche se ancora incerto nel quantum - con provvedimento da considerarsi a tal punto meramente di dettaglio ed obbligato.