CASS. CIV., sez. trib., 19 marzo 2019, n. 7673; CASS. CIV., sez. trib., 20 marzo 2019, n. 7796
Secondo un orientamento consolidato di questa Corte "Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il Sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 50, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.” (vedi cass. n. 12868 del 2005; n. 15228 del 2006; n. 29837 del 2008; 4556 del 2012; n. 7402 del 2014).