T.A.R. SICILIA, Palermo, 7 maggio 2019, n. 1269
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento, con il quale il Sindaco del Comune di Gela aveva ordinato alla ditta affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti la rimozione di tutti i rifiuti solidi urbani abbandonati e la riattivazione dei servizi accessori.
Il TAR osserva che, con il provvedimento gravato, il Comune ha ordinato alla ricorrente di effettuare prestazioni di servizi aggiuntivi, precedentemente ridotti dall'ente locale proprio per la carenza di risorse finanziarie.
Tale circostanza di fatto già di per sé disvela la carenza del presupposto indefettibile richiesto dalla normativa statale per i provvedimenti contingibili e urgenti, consistente nella necessità di fronteggiare situazioni straordinarie e imprevedibili e di immediato pericolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del d. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 191 del d. lgs. n. 152/2006.
D'altro canto, la stessa ordinanza ricollega la necessità di provvedere; a) al riscontrato previo annullamento dei servizi accessori o di altri servizi base e del ridimensionamento dei servizi di riassetto del territorio; b) all'inerzia delle strutture comunali preposte a superare la crisi igienico sanitaria nel territorio.
Va anche chiarito che, sebbene nell'ordinanza impugnata si richiami espressamente l'art. 191 del d. lgs. n. 152/2016, il provvedimento impugnato appare chiaramente finalizzato ad ampliare il servizio in corso reso dalla ditta ricorrente; sicché, la legittimità del provvedimento deve essere vagliata alla luce di quanto previsto dagli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000.
Quanto appena rilevato trova anche conferma nella circostanza che, con il provvedimento contestato, il Sindaco, non ha inteso fare ricorso temporaneo a "speciali forme di gestione dei rifiuti" come previsto dal citato art. 191, quanto piuttosto all'ordinaria rimozione dei rifiuti solidi urbani, nonché alla riattivazione (quantomeno in parte) dei servizi accessori.
Osserva inoltre il Collegio che il richiamo, operato dalla difesa del Comune, al precedente della Sezione (sentenza n. 291/2017) non si attaglia al caso di specie, atteso che in quel caso veniva in rilievo una peculiare vicenda, in cui l'Amministrazione comunale si era trovata costretta a utilizzare lo strumento dell'ordinanza extra ordinem in una fase transitoria, nella quale la SRR (società preposta alla regolazione del servizio di gestione rifiuti) non aveva ancora indetto la gara d'ambito, e in cui il Comune non avrebbe potuto, a sua volta, agire autonomamente per l'affidamento del servizio.
Ne consegue che l'ente locale ha fatto un uso distorto del potere extra ordinem, e il primo motivo, pertanto, merita accoglimento.