CONS. STATO, sez. V, 22 maggio 2019, n. 3316
Con ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco del Comune di Montalto Uffugo ingiungeva all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) di provvedere, "immediatamente entro e non oltre dieci giorni" dalla relativa notifica, allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica del sito in agro di Montalto Uffugo, località S. Antonello, via Lorica, sulle sponde del torrente Mavigliano, ove il Corpo di polizia provinciale di Cosenza aveva accertato, con verbale del 25 ottobre 2007, la presenza di rifiuti speciali e pericolosi abbandonati ed aveva altresì disposto il sequestro dell'area per circa 1500 mq.
Ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 è censurabile l'operato dell'amministrazione quando ometta di dedurre, in concreto o in assenza di accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, essendo essi necessari per imporre l'obbligo di rimozione dei rifiuti (in termini, Cons. Stato, V, 23 febbraio 2015, n. 881; V, 15 luglio 2013, n. 3833; VI, 18 aprile 2011, n. 2376).
Inoltre, il potere di ordinanza del Sindaco dell'art. 54 non può tradursi in violazione del principio di legalità, restando ancorato a principî che devono guidarne l'utilizzo, come la necessità e l'urgenza, la limitata durata nel tempo e la dettagliata motivazione; e presuppone l'indisponibilità di mezzi tipici o poteri per affrontare la questione contingente, in nessun modo fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione (ex multis Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2007, n. 10; V, 28 maggio 2007, n. 2109; II, 24 ottobre 2007, n. 2210).
Nel caso di specie la durata di oltre tre mesi del procedimento che aveva portato all'adozione dell'ordinanza fa escludere che si versi nell'esercizio dell'eccezionale potere extra ordinem in questione, dovendosi piuttosto concludere - con il primo giudice - che l'amministrazione comunale abbia agito seguendo la procedura ordinaria (ai sensi già dell'art. 14 d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - ora art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006).
Detta procedura non consente di derogare ai principi generali del contraddittorio.