CONS. STATO, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2572
L'atto su cui la modifica di cui si discute interviene, pur avente forma amministrativa, ha i caratteri di un regolamento provinciale, chiamato a norma dell'art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 a disciplinare in termini generali il regime del Cosap: trattasi cioè di fonte normativa secondaria, ricondotta dallo stesso art. 63 alla generale potestà regolamentare degli enti locali in materia d'entrate di cui all'art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997.
In ragione di ciò non può condividersi il richiamo all'annullamento in autotutela, disciplinato dall'art. 21-novies l. n. 241 del 1990, per inferirne l'effetto retroattivo della modifica apportata. Da un lato, infatti, l'istituto mal si attaglia, nei termini che la Provincia invoca, agli atti aventi natura regolamentare anziché provvedimentale; dall'altro non vale di per sé a incidere sull'effetto tendenzialmente non retroattivo delle fonti normative.