L’attività legislativa della Regione Siciliana del periodo maggio - agosto del 2019 è consistita nella approvazione di otto leggi, tre delle quali sono state oggetto di impugnativa da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
1. Merita di essere segnalata innanzitutto la legge 6 maggio 2019, n. 5 Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata con la quale la Regione Siciliana ha recepito nell’ordinamento regionale le disposizioni contenute nel D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), introducendo tuttavia alcune modifiche. Buona parte di queste sono state oggetto di impugnazione da parte dello Stato, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del l’11 luglio 2019.
In particolare, si tratta delle norme contenute negli articoli 8, comma 6, e 13, ritenute dal Governo eccedere le competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia (R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2). L’art. 14, lettera n), dello Statuto attribuisce, infatti, la “tutela del paesaggio” alla potestà legislativa esclusiva della Regione, precisando, tuttavia, che dette attribuzioni sono esercitate «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato», e nel rispetto delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», tra le quali rientrerebbe anche il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Le disposizioni regionali in esame violerebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi degli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, «in quanto determinano una “lesione diretta” dei beni culturali e paesaggistici tutelati, con la conseguente grave diminuzione del livello di tutela garantito nell’intero territorio nazionale». Secondo il Governo, difatti, esse si pongono «in netto ed insanabile contrasto con lo spirito e il dettato del Codice dei Beni Culturali e con i principi costituzionali in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente, allentando, sino a vanificarla, per alcune tipologie di opere, la tutela dei beni culturali e paesaggistica costituzionalmente garantita dall’art. 9 della Costituzione». Tali previsioni, inoltre, «violano altresì l’art. 117, secondo comma lett. s) della Costituzione in quanto comportano una significativa alterazione del principio di prevalenza gerarchica degli strumenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici e della titolarità delle Amministrazioni di tutela a ciò preposte, sanciti dal codice dei beni culturali».
2. Anche la legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta è stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019.
Essa presenterebbe aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alle norme contenute negli articoli 1, comma 2, 2, 3, comma 7, e 5, che eccederebbero dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia che, all’art. 14, lettera n), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva della Regione nelle materie “turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche” precisando, tuttavia, che dette attribuzioni sono esercitate “nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato”, e nel rispetto delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Le disposizioni regionali in esame, in contrasto con le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 675 a 689, della l. n. 145/2019 che ha dettato la disciplina delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, violerebbero la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione. I commi da 675 a 684 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, delineano una articolata procedura per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, che prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissi i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle Amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica al termine della quale sono assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione.
Sul punto il Governo richiama «il consolidato orientamento della Corte costituzionale secondo il quale i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni sui beni del demanio marittimo appartengono ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di “tutela della concorrenza”, nella quale le pur concorrenti competenze regionali trovano «un limite insuperabile» (cfr. da ultimo, sentenza n. 221 del 2018 e sentenza n. 1 del 2019) e dall’articolo 97, primo comma, Cost. (principio di buon andamento dell’amministrazione) laddove si contesta la sovrapposizione alla disciplina statale emanata in materia e la conseguente incertezza riguardo alla chiara individuazione delle norme di legge applicabili (statali o regionali)».
3. La legge 19 luglio, n. 13 recante Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionaleè stata impugnata a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019.
Innanzitutto presenterebbe profili di illegittimità costituzionale l’articolo 4 che, al primo periodo del comma 1, stabilisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo nelle fattispecie ivi contemplate; la disposizione contrasterebbe con gli artt. 95 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 che demandano alle singole stazioni appaltanti l’individuazione del criterio. Lo stesso articolo 4, ai commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2, in presenza del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, detta una disciplina del metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte, che sarebbe contrastante con la disciplina di cui all’articolo 97, commi 2 e 2- bis, e 2-ter del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge 14.6.2019, n. 55.
Le disposizioni richiamate invaderebbero l’ambito di competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza. Il Governo richiama sul punto la costante giurisprudenza costituzionale in materia di appalti, secondo cui gli aspetti relativi alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione sono riconducibili nell’ambito della tutela della concorrenza (tra le molte, sentenze n. 45 del 2010; n. 186 del 2010; n. 221 del 2010; n. 320 del 2008; n. 401 del 2007), di esclusiva competenza del legislatore statale, che ha titolo a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata dei richiamati aspetti, e come tale uniforme su tutto il territorio nazionale senza che il legislatore delle Regioni, anche a statuto speciale e delle province autonome, possa prevedere in materia una disciplina difforme da quella statale.
Parimenti incostituzionale sarebbe l’art. 13 che proroga di un triennio la durata delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale attualmente in essere in contrasto con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007, così violando l’art. 117, comma primo, della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; inoltre, non contemplando l’indizione di regolari gare d’appalto, esso si porrebbe in contrasto anche con la disciplina vigente in materia di concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.
L’art. 5, contenente interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi Comunali non sarebbe pienamente coerente con lo spirito della norma statale, volta, invece, a favorire nuovi investimenti e, peraltro, comportando un impatto negativo sul debito e sull’indebitamento netto, sarebbe in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
L’art. 6 dispone che «al fine di ridurre l’impatto finanziario sul sistema sanitario regionale delle norme di cui all’articolo 6 della LR n. 3/2016, che hanno posto a carico del Fondo sanitario gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell’articolo 22 comma 46, della legge 244/2007 tra il Ministero dell’Economia e la Regione siciliana, la Giunta regionale promuova un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, da attuare anche mediante conferimenti a fondi immobiliari esistenti» (comma 1). Prevede, inoltre, che «le Aziende sanitarie, entro il 31 dicembre 2019, definiscano la ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare non strettamente destinato alle attività sanitarie, oggetto del piano di cui al comma 1 (comma 2).
L’articolo in esame, secondo il Governo, «avrebbe lo scopo di attenuare l’onere del mutuo posto in capo al risultato di gestione corrente mediante il conferimento di un’eventuale entrata da dismissione immobiliare del patrimonio immobiliare disponibile degli enti del Servizio sanitario regionale siciliano», e ciò confliggerebbe con il decreto legislativo n. 118/2011, secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2012, le vendite di patrimonio immobiliare delle aziende del SSR non possono essere portate a copertura dei disavanzi di gestione, in quanto le stesse devono essere trattate contabilmente secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo.
Infine, tanto l’art. 12 (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e ripristino autorizzazioni di spesa” introduce modifiche all’articolo 4 della legge regionale 29/11/2018, n. 21, concernente “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020) quanto l’art. 15 (Variazioni al bilancio della Regione) si porrebbero in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lett. e), e 81, terzo comma, della Costituzione.
4. Non è stata invece oggetto di impugnazione la legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, n. 7 con la quale la Regione introduce Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità amministrativa.
Essa – analogamente a ciò che era avvenuto con la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 che aveva recepito e dato attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi – mira ad adeguare l’ordinamento regionale alle molteplici e più recenti modifiche sopravvenute in materia a livello statale (alcuni interventi puntuali in tal senso erano stati effettuati con le leggi regionali n. 17 del 2004 e n. 5 del 2011).
Si tratta dunque di un intervento “di sistema” di particolare rilievo, destinato ad applicarsi, come indicato all’art. 1, alla «attività amministrativa della Regione, degli enti, degli istituti e aziende dipendenti dalla Regione/o comunque sottoposti a controllo, tutela a vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza», nonché «alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative».
Tra le novità delle quali la legge regionale tiene conto, si segnala soprattutto la c.d. legge Madia (legge 7 agosto 2015, n. 124) e i decreti legislativi attuativi delle deleghe in essa contenute.
Da segnalare le nuove previsioni contenute nel titolo II della legge regionale (artt. 4 – 8), interamente dedicato al Responsabile del procedimento che cercano di “comporre” la disciplina in materia con l’assetto organizzativo della Regione nel frattempo disegnato dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, introducendo tra l’altro, sulla scia di quanto previsto dall’art. 2 bisdella legge n. 241 del 1990, un articolato sistema di responsabilità per il danno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, e stabilendo altresì che la mancata o ritardata emanazione del provvedimento siano valutate «al fine della responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di risultato» (art. 2, commi 8 e 11).
Innovano, altresì, in modo significativo la disciplina previgente le norme contenute nel Titolo IV Semplificazione dell’azione amministrativa (artt. 17-31), con particolare riguardo alla conferenza di servizi (artt. 17- 21), alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e al silenzio- assenso (artt. 27-30).
Infine, il titolo V rinvia espressamente alla previsioni di cui agli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge n. 241 del 1990 e, con riguardo gli obblighi di pubblicità, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e alle successive modifiche ed integrazioni (artt. 32 e 34), e riconosce uno specifico «diritto di accesso dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana ai documenti amministrativi» (art. 33).
5. Non sono state oggetto di impugnazione neppure le leggi n. 6, 9, 10, 11.
In particolare, la legge 8 maggio 2019, n. 6 (Norme in mater materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell’Osservatorio regionale delle politiche giovanili) prevede una serie di interventi di natura promozionale, di valorizzazione e di sviluppo di iniziative a favore dei giovani «nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili» (artt. 1 e 2), mediante il coinvolgimento degli enti locali e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato. A tal fine, essa individua una serie di funzioni della Regione (art. 4) e dei Comuni (art. 6).
Il Titolo III (artt. 7 – 11) indica una pluralità di politiche giovanili alla cui promozione e valorizzazione dovrebbe tendere l’azione della Regione. Tra esse, si segnala quale elemento di particolare novità, la promozione e il sostegno di «azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e del revenge porn» (art.9).
L’art. 12 istituisce presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il “Forum regionale dei giovani” quale organismo indipendente, di riferimento e di confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali, di partecipazione e consultazione in materie di politiche giovanili. Esso è composto da rappresentanti legali delle organizzazioni e associazioni giovanili di rilevanza regionale, e ha lo scopo primario di favorire occasioni di confronto tra le nuove generazioni e di avvicinare i giovani alle istituzioni e queste ultime al mondo dei giovani.
L’art. 15, infine, prevede l’istituzione di un Osservatorio regionale delle politiche giovanili, istituito presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, al quale sono attribuite funzioni di «conoscenza e monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Sicilia».
6. La legge 20 giugno 2019, n. 9 Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell’economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Siciliacostituisce un intervento ad ampio raggio che mira a dare attuazione all’art. 14, comma 2 lett. l dello Statuto regionale, assegnando alla competenza legislativa esclusiva regionale la materia caccia e pesca.
Essa prevede: una pluralità di strumenti di programmazione, gestione cooperazione delle attività di pesca (Capo I); la tutela delle tradizioni culturali della pesca (Capo II); la disciplina del commercio dei prodotti ittici (Capo III), e quella della pesca professionale e delle attività connesse (Capo IV), con ampi rinvii alle norme di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96); la disciplina di attività didattiche legate al mare e alla pesca e della pesca sportiva e ricreativa (Capi V e VI).
7. Con la legge 20 giugno 2019, n. 10 contenente Disposizioni in materia di diritto allo studiola Regione «riconosce e garantisce il diritto allo studio e alla formazione sul proprio territorio» e «nel rispetto dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia e adeguatezza della pubblica amministrazione, disciplina interventi regionali a sostegno delle politiche educative, ne assicura la complessiva offerta formativa affinché quest’ultima risponda a criteri di competenza, continuità, coerenza e avanzamento della conoscenza, secondo un prevalente criterio di continuità del progetto formativo individuale» (art. 1).
A tal fine la legge, all’art. 4, individua una pluralità di competenze regionali in materia, per lo più di programmazione, promozione e sostegno, nonché, all’art. 5, dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei comuni.
Il Capo II della legge (artt. 8-13) disciplina una serie di servizi e interventi in materia; il Capo III (artt. 14-22) e il Capo IV (artt. 23-31) invece individua e regola diverse misure promozionali e di sostegno al diritto allo studio, all’offerta formativa e alla ricerca; il Capo V (artt. 32-37) prevede interventi e misure specifiche di garanzia, supporto, promozione a favore del diritto allo studio universitario.
8. Infine, la legge 20 giugno 2019, n. 11 intitolata Cultura della pace in Sicilia introduce alcune misure di carattere promozionale dirette a promuovere «la cultura della pace e della non violenza e la lotta al razzismo, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione», sia con interventi diretti, sia favorendo «interventi di enti locali, nonché di organismi associativi, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti sul territorio regionale».