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Il principio della riserva di legge in materia penale non preclude il sindacato di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 76 Cost. (3/2019)

Sentenza n. 189/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 18 luglio 2019 – Pubblicazione in G.U. del 24/07/2019, n. 30

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 189 del 2019 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 570-bis del codice penale e degli articoli 2, comma 1, lett. c) e 7, comma 1, lett. b) e o), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, promosse dal Tribunale ordinario di Nocera inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, con riferimento agli articoli 3, 25, 30 e 76 della Costituzione.

Tutte le ordinanze di rimessione censurano l’articolo 570-bis c.p., rubricato ”Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, che sanziona, con le pene previste dall’art. 570 c.p., la condotta del coniuge che «si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».
Tale articolo è stato introdotto dall’articolo 2, comma 1, lett. c) del sopra citato decreto legislativo n. 21 del 2018 che, in attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale previsto dalla legge delega 23 giugno 2017, n. 103, ha riprodotto all’interno del codice penale – ancorché con una formulazione di diverso tenore – le previgenti disposizioni penali contenute nell’articolo 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e nell’articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dall’articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 21 del 2018.
Ad avviso dei giudici a quibus, proprio la diversa formulazione del nuovo articolo 570-bis c.p., che contrariamente alle disposizioni previgenti si limita a considerare quale soggetto attivo del reato il solo “coniuge”, avrebbe di fatto determinato una abolitio criminis con riferimento alla condotta del genitore nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. Nell’esercizio della delega, il Governo si sarebbe, quindi, discostato dall’intento del legislatore delegante, disponendo in senso difforme rispetto ai principi e criteri direttivi della delega che si limitano a prevedere, sul punto, la mera attuazione del principio delle riserva di codice. Da qui l’asserito contrasto con le richiamate disposizioni costituzionali, e in particolare gli articoli 25, secondo comma, e 76 Cost., che ha offerto alla Corte l’occasione per ribadire quanto precedentemente affermato (sentenza n. 5 del 2014) in relazione alla eventuale preclusione del sindacato di legittimità costituzionale per violazione dell’articolo 76 Cost, nei casi in cui si verta in materia penale e viga, dunque, il principio della riserva di legge.
La Corte ha, in proposito, confermato non solo la possibilità, ma altresì la necessità del vaglio di costituzionalità ai sensi dell’articolo 76 Cost. dei decreti legislativi adottati dal Governo in materia penale, posto che altrimenti si consentirebbe al Governo di intervenire in senso difforme alle scelte compiute dal Parlamento in sede di conferimento della delega, in relazione al trattamento penale di determinate condotte. «[…] È proprio il principio di legalità di cui all’articolo 25, secondo comma, Cost. a rimettere “al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare”, di talché tale principio» risulta violato ove il legislatore delegato adotti disposizioni in carenza o in eccesso di delega.
Nel caso di specie, la Corte ha tuttavia ritenuto non fondate nel merito le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 570- bis c.p., sollevate in riferimento agli articoli 25 e 76 Cost., essendo possibile procedere ad una interpretazione costituzionalmente conforme delle disposizioni censurate, in linea con la sopravvenuta giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia.

Osservatorio sulle fonti

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