Aggiornato al 28.02.2020
Parte a cura di Giovanna De Minico
Scheda di Fabio Dell’Aversana
L’attività svolta dall’ANAC nel periodo preso in considerazione ai fini delle redazione della presente nota ha riguardato vari ambiti di intervento dell’Autorità.
Un preliminare cenno va fatto all’unico regolamento approvato, di sicuro interesse ai fini del presente scritto nonostante la valenza esclusivamente interna dell’atto: ci si riferisce al regolamento concernente lo svolgimento di missioni di cui alla Delibera 11 dicembre 2019, n. 1191.
Un maggiore approfondimento meritano alcune recenti sentenze dei giudici amministrativi emanate con riguardo ad atti dell’ANAC.
Una prima sentenza ha analizzato la normativa in tema di false dichiarazioni. Come è noto, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la legge non prevede un automatismo nell’esercizio dei conseguenti poteri dell’ANAC ex art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, tale per cui questa, ricevuta la segnalazione, debba sempre e comunque procedere all’irrogazione di sanzioni, soprattutto se di natura “reale” ovverosia inibitorie dell’attività di impresa. Trattandosi di una seria misura di prevenzione settoriale e generale, l’Autorità è tenuta a un’autonoma e motivata attività valutativa, di ordine tecnico-discrezionale, che – sulla base delle caratteristiche del fatto in rapporto alla mancata sua esternazione in sede di gara – stimi se ciò debba comportare verso ogni pubblica amministrazione appaltante l’inaffidabilità morale dell’impresa: e su tale seria stima, stabilisca proporzionatamente i termini in cui applicare la misura. Tale interessante posizione è stata assunta dal Tar Lazio, sez. I, sentenza 7 gennaio 2020, n. 70.
Un secondo intervento giurisprudenziale, degno di nota, ha riguardato la controversa disciplina degli obblighi di pubblicazione dei redditi, normativa che è da tempo alla ricerca di un corretto bilanciamento tra i contrapposti valori che si contendono il campo: da un lato, quello della riservatezza dei dati patrimoniali; dall’altro, quello della massima trasparenza nella gestione dei fondi pubblici.
Analizzando le più recenti evoluzioni della materia, è possibile affermare che l’ANAC ha esteso l’obbligo di pubblicazione dei redditi dei Segretari e dei direttori generali degli enti locali laddove il c.d. “Milleproroghe” lo ha sospeso per un anno.
L’ANAC ha ricevuto una richiesta di chiarimenti sulle corrette modalità di applicazione dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013. In particolar modo, i comuni richiedenti il parere hanno incentrato il loro quesito sulla applicabilità degli obblighi di comunicazione e pubblicazione aventi ad oggetto le dichiarazioni reddituali di cui alla lettera f) anche negli enti locali in cui il Direttore generale e il Segretario comunale o provinciale, sebbene considerati dirigenti apicali, non risultino sostanzialmente a capo di articolazioni e strutture organizzative di secondo livello.
Nel solco della specifica richiesta avanzata, l’Autorità ha analizzato minuziosamente il ruolo e le funzioni sia del Segretario comunale e provinciale sia del Direttore generale, in particolare, nella ipotesi in cui questo venisse nominato in via autonoma dal Sindaco o dal Presidente della Provincia.
Sul punto è stato giustamente osservato che le funzioni del Segretario sono indicate nell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che lo individua quale “figura dirigenziale a cui sono attribuiti importanti compiti a garanzia dell’imparzialità dell’attività amministrativa”, l’ANAC ha inoltre dettagliato le funzioni legate a tale ruolo che, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e ne coordina l’attività, esprime pareri di regolarità tecnica e contabile su ogni proposta di deliberazione sottoposta all’organo esecutivo (a meno che non si sia in presenza di atti avente contenuti di mero indirizzo), roga i contratti nei quali l’ente è parte (su richiesta dello stesso), esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme statutarie, regolamentari o conferitagli da Sindaco o Presidente della Provincia e, se conferitegli, esercita anche le funzioni di Direttore generale.