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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (2/2020)

Aggiornato al luglio 2020

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Marana Avvisati

 

Periodo di riferimento: marzo 2020 – luglio 2020

Il periodo di riferimento considerato è stato caratterizzato da numerosi interventi dell’Autorità in merito all’emergenza Covid-19. Di questi, alcuni sono stati adottati in ragione di un previo mandato parlamentare che ha investito l’amministrazione di poteri regolamentari ad hoc. In altri casi, invece, l’Autorità ha approvato provvedimenti di co-regolamentazione, favorendo misure di contrasto al digital divide all’efficientamento della rete; in altri ancora, l’Autorità ha adottato atti di impulso e moral suasion che, affiancate alle attività di studio e approfondimento, hanno avuto il fine di orientare il cittadino rispetto alla vastità, varietà e affidabilità delle informazioni presenti sui vari media riguardo il tema dell’emergenza sanitaria.

Di seguito, verranno sinteticamente i principali provvedimenti.

 I) Delibera n. 130/20/CONS. Misure per garantire la celere conclusione dei procedimenti dell'Autorità nel periodo di emergenza COVID-19

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 all’art. 103, comma 1, ha sospeso fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente; tuttavia, l’articolo in commento prevede altresì che le “pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”. Con la delibera in epigrafe[1] l’Autorità ha quindi ritenuto necessario adottare, a tale scopo, un atto di carattere generale volto a individuare i procedimenti dell’Autorità rispetto a quali occorre assicurare il regolare svolgimento e la celere conclusione in ragione del loro intrinseco carattere di urgenza, ovvero della specifica natura e finalità del provvedimento da adottare e per i quali, pertanto, non opera la sospensione dei termini di cui al citato art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020. Pertanto, l’Autorità ha riempito di contenuto la deroga rispetto alla norma di carattere generale che ha previsto la sospensione dei procedimenti, rispetto ai quali ha stabilito che quest’ultima non opera in merito a procedimenti:

-       su istanza di parte, ove non vi siano controinteressati e sia possibile predisporre idonee misure organizzative per assicurare il regolare svolgimento del procedimento;

-       per l’adozione di provvedimenti a tutela del diritto d’autore ai sensi agli articoli 8-bis, 9 e 9-bis del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera n. 680/13/CONS;

-       per l’adozione dei provvedimenti in applicazione dell’art. 82, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020; d) per l’adozione di provvedimenti, anche cautelari o temporanei, necessari a garantire il corretto espletamento dei servizi pubblici essenziali, ovvero la tutela di diritti fondamentali nei settori regolati nel contesto della grave situazione di emergenza epidemiologica.

-       per le procedure di conciliazione di cui all’art. 3, comma 4, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui alla delibera n. 203/18/CONS, la sospensione dei termini di cui all’art. 83, comma 20, del decreto-legge n. 18/2020 non pregiudica lo svolgimento delle udienze di conciliazione già convocate per le quali entrambe le parti non abbiano comunicato l’impossibilità a partecipare con modalità telematiche.

II) Circolare del 20 marzo u.s. recante “PRIME MISURE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 82 DEL DECRETO “CURA ITALIA”

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 82 prevede alcune disposizioni relativi a reti e servizi di comunicazione elettronica, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sul tessuto socio-economico nazionale, quindi su famiglie e imprese[2].

Si tratta per lo più di interventi di tesi a fronteggiare il sovraccarico delle reti durante il periodo di lockdown, prevedendo che le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettronica potenzino le infrastrutture, garantiscano il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi, nonché l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza. L’obiettivo ultimo è chiaro: garantire una connessione alla rete a tutti i cittadini indistintamente, quindi a prescindere dalle aree bianche o grigie ed evitando fenomeni di congestione che impediscono o rallentano l’utilizzo di servizi a valore aggiunto a distanza, favorendo le iniziative private.

Dalla lettura dell’articolo emerge, tuttavia, la debolezza di una misura di intervento limitata nella modalità attuativa e nei fondi a essa destinati. Infatti – in contrasto con gli obiettivi indicati nel preambolo – nel decreto il potenziamento delle reti non è affidato alla mano pubblica, ma relegato alla iniziativa economica privata, sotto il controllo dell’Autorità. Altro sarebbe stato il discorso se la norma avesse agito su due fronti, vale a dire: a) implementare il paniere del servizio universale allargando la nozione ai servizi di banda larga e ultralarga, opzione cui la normativa europea era favorevole; b) destinare fondi pubblici al finanziamento dell’attività di impresa privata, ipotesi espressamente scartata dalla norma in oggetto[3]; spingere verso una accelerazione del Piano ultralarga, la cui realizzazione si scontra con burocrazie amministrative, iniziative regionali, difficoltà di coordinamento. Una misura di semplificazione amministrativa, per esempio, sarebbe stata auspicabile.

Con la Circolare del 20 marzo scorso[4] l’Autorità, in conformità al mandato affidatole dal legislatore, ha adottato le prime tempestive misure e iniziative per il mercato, atte a potenziare le infrastrutture di rete e a garantirne il funzionamento e l’operatività, migliorandone la disponibilità, la capacità e la qualità. Al contempo, l’Autorità ha ritenuto opportuno avviare un tavolo permanente di consultazione e di confronto continuo con gli operatori e gli stakeholder della filiera delle comunicazioni elettroniche, in merito al potenziamento e alla sicurezza di reti e servizi di telecomunicazioni (Tavolo Tecnico “Telco”). Il Tavolo, espressione di potere co-regolatorio, è orientato alla condivisione delle proposte di espansione della capacità di banda, gestione del traffico, promozione degli investimenti, accordi tra imprese, anche in deroga temporanea alla regolamentazione vigente, e di ogni altra iniziativa idonea alla gestione delle urgenze derivanti dall’attuale emergenza sulle reti e i servizi di comunicazioni elettroniche, nel rispetto della tutela dei consumatori.

Con delibera n. 131/20/CONS, recante “Linee guida sull’applicazione dell’articolo 82, comma 6, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”)”, l’Autorità ha ritenuto opportuno adottare le Linee guida circa le modalità attuative dell’art. 82, comma 6, del decreto Cura Italia. Con la delibera n. 154/20/CONS l’Autorità ha adottato un secondo gruppo di misure sui servizi a banda larga e ultralarga in attuazione dell’art. 82, comma 6, del Decreto “Cura Italia”.

L’Autorità valuterà l’impatto prospettico di ogni misura adottata nel periodo di emergenza in funzione degli effetti sugli utenti e sulla dinamica concorrenziale attesa nel periodo successivo all’emergenza, ai fini di possibili future integrazioni del quadro regolamentare vigente.

III)        Delibera n. 129/20/CONS del 18 marzo 2020 - Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell’informazione con riferimento al tema “coronavirus covid-19” e Lettera per le piattaforme di condivisione

Con questo provvedimento di natura esortativa[5] l’Autorità ha manifestato la necessità di rivolgere a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici un richiamo affinché, in ossequio ai principi sanciti a tutela di una informazione corretta ed obiettiva, garantiscano una adeguata copertura informativa sul tema del “coronavirus covid-19”. In particolare, l’indicazione dell’Autorità rivolta ai fornitori di servizi media è stata quella di adottare ogni sforzo per garantire la testimonianza di autorevoli esperti del mondo della scienza e della medicina allo scopo di fornire ai cittadini utenti informazioni verificate e fondate. Con particolare riferimento agli operatori che esercitano attività di impresa sulla rete, l’Autorità ha previsto che i fornitori di piattaforme di condivisione di video adottino ogni più idonea misura volta a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di informazioni relative al coronavirus non corrette o comunque diffuse da fonti non scientificamente accreditate. Le predette misure devono prevedere anche sistemi efficaci di individuazione e segnalazione degli illeciti e dei loro responsabili.

Il provvedimento in oggetto, sebbene denominato richiamo, non sembra essere privo di conseguenze in caso di sua inosservanza: il suo regime giuridico è quello proprio dell’atto amministrativo, come tale impugnabile innanzi al g.o.; inoltre, la sua inosservanza determina i conseguenti provvedimenti dell’Autorità che, come testualmente porevisto, “si riserva di verificare il rispetto del presente provvedimento attraverso la propria attività di monitoraggio e di assumere, in caso di inosservanza, le conseguenti determinazioni”.

 

[1] https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=18115553&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document

[2] Art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue. 2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi 3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza 4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali. 5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. 6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[3] Nel silenzio del decreto le misure coesistono, evidentemente, con quelle contenute nel progetto Stategico Banda ultralarga, reperibile in: http://bandaultralarga.italia.it/piano-bul/strategia/. L’intervento consiste nel costruire una rete di proprietà pubblica, tramite la società in house Infratel, che verrà messa a disposizione di tutti gli operatori che vorranno attivare servizi verso cittadini ed imprese. L’intervento pubblico in tali aree è ritenuto necessario per correggere disuguaglianze sociali e geografiche generate dall’assenza di iniziativa privata da parte delle imprese e consentire, pertanto, una maggiore coesione sociale e territoriale mediante l’accesso ai mezzi di comunicazione tramite la rete a banda ultra larga.

[4] Reperibile in: https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=18079529&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document

[5] Reperibile in: https://www.agcom.it/documents/10179/17914778/Delibera+129-20-CONS/2d750507-644c-44f4-8abf-1a93322daef4?version=1.0

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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